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Legge

L.R. Abruzzo 5/2016

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' Regionale 2016).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 5/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di stabilità Abruzzo 2016 disciplina il rifinanziamento di leggi regionali, l’aggiornamento di stanziamenti e limiti d’impegno e varie misure finanziarie e settoriali per il 2016-2018. Prevede anche alcune proroghe e modifiche normative puntuali, oltre a disposizioni speciali su VIA, demanio idrico, turismo, mobilità, enti locali e contributi straordinari. Molte previsioni sono limitate a esercizi ormai chiusi.

Legge di stabilità regionale Abruzzo 2016: rifinanziamenti, stanziamenti e misure finanziarie e settoriali

Legge di stabilità regionale Abruzzo 2016

Il provvedimento contiene le principali disposizioni finanziarie della Regione Abruzzo per il bilancio pluriennale 2016-2018, con rifinanziamenti, rimodulazioni di stanziamenti e varie misure settoriali. La disciplina è in larga parte riferita a esercizi finanziari già conclusi o a termini prorogati nel tempo, con alcune disposizioni oggi superate o abrogate.

Rifinanziamenti e modifiche di autorizzazioni di spesa

La Regione autorizza, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nei limiti degli importi indicati nell’allegata tabella dei rifinanziamenti. Contestualmente vengono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali anteriori.

Dal 2016 è inoltre autorizzata la modifica degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno secondo la tabella allegata alla legge.

Destinazione dei canoni del demanio idrico e riparto di ulteriori entrate

Le entrate regionali derivanti da canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico sono destinate anche per il 2018 al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale, in attuazione delle leggi regionali in materia, per un importo di 4.500.000 euro.

Le entrate eccedenti tale importo sono ripartite secondo la disciplina già prevista dalla normativa regionale richiamata in materia di acque, perequazione per il territorio montano e proventi delle utenze idriche.

Procedimenti di valutazione ambientale e oneri istruttori

Per la partecipazione agli oneri istruttori dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente deve corrispondere alla Regione Abruzzo importi parametrati al valore dell’intervento:

  • 0,6 per mille del valore complessivo dell’intervento, calcolato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA;
  • 0,4 per mille del valore complessivo dell’intervento, calcolato sul progetto preliminare, per la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente, oltre a 50 euro fissi;
  • 50 euro fissi per ogni altra procedura di valutazione ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006.

Le modalità di versamento sono stabilite dal direttore del Dipartimento competente. I relativi proventi sono iscritti in apposito stanziamento di entrata e destinati al finanziamento dello Sportello Regionale per l’Ambiente e delle attività istruttorie in materia ambientale, comprese spese di missione, investimenti e funzionamento del Comitato di Coordinamento. Per gli enti, agenzie o aziende regionali che agiscono come soggetti attuatori per conto della Regione, l’importo variabile non è dovuto.

Fondo di dotazione per il turismo

Per il 2016 la dotazione del fondo di cui alla L.R. 77/2000 è stabilita in 1.700.000 euro. Possono essere utilizzate anche le economie dei programmi di attuazione 2003-2011 giacenti presso FIRA. L’utilizzo delle somme è subordinato all’accertamento della relativa entrata.

Programmazione dei fondi europei

Le quote di compartecipazione regionale relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nella spesa della missione 01, programma 12. La quota regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020 è iscritta nella missione 16, programma 03. Gli stanziamenti sono definiti con legge regionale.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

La Regione si impegna ad applicare agli enti locali le regole e i vincoli stabiliti dalla normativa statale in materia di obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dell’obiettivo complessivo determinato in sede nazionale. Le modalità applicative sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

La priorità è riconosciuta agli enti locali che acquisiscono personale delle Province in attuazione della L.R. 32/2015.

Organismo strumentale per gli interventi europei

La legge prevede la possibilità di istituire un organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Abruzzo, con esclusiva finalità di gestione degli interventi finanziati con risorse europee. L’organismo avrebbe autonomia gestionale e contabile, senza personalità giuridica.

In caso di istituzione, ad esso sarebbero trasferiti i crediti regionali relativi a fondi europei e cofinanziamento nazionale e i debiti verso gli aventi diritto relativi agli interventi europei, nonché il patrimonio costituito dal fondo di cassa e dai crediti e debiti connessi. L’organismo si avvale di beni e personale regionali e dispone di un conto di tesoreria dedicato. La Giunta regionale definisce criteri, modalità di funzionamento e misure organizzative.

Mutui e indebitamento regionale

La disciplina sull’assunzione di mutui autorizzati da precedenti leggi di bilancio è oggi superata: l’articolo che la prevedeva è stato successivamente abrogato. Originariamente consentiva l’uso della capacità di indebitamento per mutui non contratti nei termini e stabiliva un limite massimo di 100 milioni di euro, con durata fino a 30 anni e tasso massimo del 4,50%.

Disposizioni urgenti e modifiche settoriali

La legge interviene su numerose discipline regionali, tra cui:

  • il regime del commissario liquidatore dell’Autorità di bacino e la possibilità di conferire l’incarico anche a personale in quiescenza, oggi superati;
  • la governance dell’ERSI e la durata dell’incarico commissariale fino alla piena operatività dell’ente;
  • le competenze in materia di trasporto pubblico locale, con specificazione di funzioni del gestore sul profilo della sicurezza dell’esercizio;
  • la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro scaduto al 31 dicembre 2015, garantita per un periodo non superiore a un anno;
  • la disciplina economica del personale consiliare e la componente aggiuntiva forfettaria;
  • il calcolo del costo unitario per uso idroelettrico e gli obblighi di comunicazione annuale della potenza efficiente;
  • un contributo straordinario di 500.000 euro ai Comuni della Marsica per spese di emergenza-urgenza conseguenti agli eventi alluvionali di ottobre 2015.

Valutazione delle prestazioni dirigenziali

La partecipazione effettiva e puntuale dei dirigenti ai lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta regionale, quando regolarmente invitati con almeno tre giorni di anticipo, è oggetto di specifica valutazione da parte dell’OIV. L’assenza ingiustificata anche a una sola seduta comporta annotazione nel fascicolo personale e può incidere sul giudizio finale.

Mobilità ciclistica

La Giunta regionale deve individuare una struttura con funzioni di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area vasta, con compiti di coordinamento degli enti che realizzano investimenti e opere in materia. La disposizione è dichiarata a costo invariato, poiché la Regione utilizza personale e strutture già esistenti.

Proroghe di termini e modifiche puntuali a leggi precedenti

La legge proroga o aggiorna diversi termini contenuti in precedenti leggi regionali, tra cui scadenze al 2016, 2017 e, in un caso, al 2018. Modifica anche alcune previsioni in materia di commercio, edilizia, demanio marittimo, sicurezza sismica e interventi a favore dei giovani già ospiti di strutture di accoglienza.

Alcune disposizioni richiamate risultano oggi abrogate o superate, in particolare quelle relative alla riduzione del rischio sismico e alla disciplina delle grandi superfici di vendita, ove richiamate in norme successive.

Destinazioni d’uso e urbanistica commerciale

Per gli interventi territoriali destinati alla distribuzione commerciale in nuovi programmi e piani edilizi complessi approvati dai Comuni, la destinazione d’uso commerciale delle superfici utili non può superare l’80% della superficie complessiva dell’intervento; la quota residua deve essere destinata ad attività terziarie di servizio.

Fasce di salvaguardia lungo i corsi d’acqua

La disciplina urbanistica regionale sulle fasce di rispetto lungo fiumi, torrenti e canali viene modificata con l’introduzione di regole più puntuali per l’edificazione fuori dai centri urbani e per i corsi d’acqua già perimetrati nei piani di bacino. È previsto anche che gli interventi pianificati siano comunque soggetti alla fascia di salvaguardia se i titoli edilizi vengono rilasciati dopo l’entrata in vigore della modifica. Questa disciplina risulta oggi abrogata.

Norma finanziaria ed entrata in vigore

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge trovano copertura nella legge di bilancio pluriennale 2016-2018. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

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