Sentenza n. 8740/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del titolo di viaggio per titolare di protezione sussidiaria, successivamente confermato dalla Questura in esecuzione di un remand cautelare
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 23 settembre 2022, notificato il 18 novembre 2022, con il quale era stato rifiutato il rilascio del titolo di viaggio previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007. Il diniego era motivato dalla ritenuta insussistenza di fondate ragioni impeditive della richiesta del passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, sul presupposto che le ragioni poste a fondamento della protezione sussidiaria non integrassero una persecuzione personale da parte delle autorità diplomatiche. Con un’unica censura il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 25 della direttiva 2004/83/CE, nonché eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento e difetto di motivazione. Ha sostenuto che le fondate ragioni impeditive non ricorrono soltanto quando il contatto con le autorità consolari o il rientro nel Paese d’origine espongano a pericolo, ma anche quando impedimenti burocratici rendano concretamente impossibile ottenere il passaporto. Nel caso concreto, il ricorrente era privo di carta d’identità e del certificato di nascita necessario per ottenerla, documento che avrebbe potuto procurarsi soltanto rientrando nel Paese d’origine, rientro incompatibile con il riconoscimento della protezione sussidiaria. Ha inoltre lamentato la mancata traduzione del diniego in bambara o francese e ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell’art. 29 c.p.a., sostenendo di avere compreso effettivamente il provvedimento soltanto il 26 gennaio 2023 grazie all’assistenza di un mediatore culturale. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame, rilevando l’orientamento secondo cui nell’impossibilità di chiedere il passaporto rientra anche l’impossibilità di ottenerlo per problematiche burocratiche e considerando che il ricorrente si era attivato presso il consolato del Mali senza ricevere riscontro. In esecuzione del remand, la Questura ha adottato il 5 ottobre 2023 un nuovo decreto, confermativo del diniego, non impugnato dal ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito la censura relativa ai presupposti per il rilascio del titolo di viaggio, né la questione della traduzione del provvedimento e della rimessione in termini. Ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il provvedimento originariamente impugnato era stato infatti sostituito o comunque confermato da un autonomo decreto della Questura del 5 ottobre 2023, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare di riesame. Poiché tale nuovo provvedimento non era stato impugnato e non era stata proposta alcuna domanda risarcitoria, l’eventuale annullamento del primo diniego non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia e della definizione in rito. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore il compenso di euro 3.576,50, oltre accessori di legge, ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 251/2007
La controversia riguardava il rilascio del titolo di viaggio al titolare di protezione sussidiaria e, in particolare, la sussistenza di fondate ragioni che impediscano di chiedere o ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Il TAR non ha tuttavia deciso definitivamente tale questione nel merito.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione per cui il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dall’accoglimento della domanda.
art. 29 c.p.a.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla mancata traduzione del provvedimento e alla dedotta conoscenza effettiva dello stesso in una data successiva alla notificazione; la questione non è stata esaminata per la definizione del giudizio in rito.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato ridotto della metà.
Massime di principio
- Quando, dopo l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento in esecuzione di un remand cautelare e tale provvedimento non viene impugnato, il ricorso originario può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’interesse a ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo deve essere concreto e attuale: se l’annullamento dell’atto originario non può procurare alcuna utilità al ricorrente, in assenza anche di una domanda risarcitoria, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
- La mancata impugnazione del provvedimento successivo che conferma o ridefinisce la lesione già contestata impedisce, di regola, di ottenere una pronuncia utile sull’atto originario, quando il nuovo provvedimento costituisce l’attuale determinazione amministrativa lesiva.
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