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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18713/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava la persistenza della presunzione di pericolosità ai sensi dell'art. 275 c. 3 c.p.p. e denunciava violazione degli artt. 284 e 275 c. 3 c.p.p. nonché carenza o mera apparenza della motivazione in relazione agli elementi posti a fondamento della richiesta difensiva (corretto comportamento in carcere, svolgimento di attività lavorativa, rinuncia a motivi assolutori, offerta reale, formale scuse alla persona offesa, spontanea presentazione ai carabinieri all'atto dell'arresto). Si contestava in particolare che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente considerato tali elementi e non avesse motivato in ordine alla loro capacità di escludere il pericolo di fuga e la necessità della custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse inammissibile perché volto a riesaminare fatti e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito (Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame), mentre il giudizio di legittimità è limitato a controlli di legalità e logicità della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c. 3 c.p.p. e l'aveva ritenuta rafforzata dai gravissimi precedenti penali dell'imputato (estorsione, rapina, partecipazione ad associazione mafiosa) e dalla connessione territoriale. Per tali ragioni il comportamento processuale e l'attività lavorativa carceraria del ricorrente sono stati ritenuti insufficienti a superare la presunzione. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ha disposto gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie; la Corte ha ritenuto che tale presunzione, anche alla luce dei gravissimi precedenti e del legame territoriale, potesse rimanere rafforzata e giustificare il rifiuto degli arresti domiciliari

  • art. 284 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura ma non oggetto di specifica ricostruzione nella pronuncia; il giudice di legittimità ha però precisato che non spetta alla Cassazione riesaminare valutazioni di fatto e di opportunità già compiute dal giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consentendo la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha applicato questa disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Rinvio alle incombenze di cancelleria previste per l'esecuzione delle disposizioni relative alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità in Cassazione non può essere usato per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto, lo spessore degli indizi o le caratteristiche soggettive dell'imputato: tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. può essere rafforzata da gravissimi precedenti penali e dalla partecipazione ad associazioni mafiose, nonché dalla connessione territoriale tra il luogo di esecuzione della misura e l'area di operatività criminale; in tali casi è necessaria prova solida e specifica per dimostrare che misure meno afflittive sono adeguate.
  • Comportamenti positivi in detenzione (lavoro carcerario, condotta processuale corretta, scuse alla persona offesa, offerte risarcitorie) sono elementi rilevanti ma non vincenti di per sé: devono essere documentati e valutati nel complesso rispetto al quadro delle esigenze cautelari e dei precedenti.
  • In sede di impugnazione cautelare e in Cassazione è più efficace contestare vizi di motivazione, illogicità o violazioni di legge palesi piuttosto che chiedere una riconsiderazione dei fatti o degli indizi.
  • Il ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende); occorre dunque valutare attentamente la fattibilità e la natura delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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