Cassazione Civile, Ordinanza n. 17582/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperava nei confronti di due professionisti e del loro studio associato maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP e IVA per l'anno 2008. Dopo un primo giudizio concluso con accoglimento parziale, i contribuenti proponevano appello e, nel corso del processo d'appello, chiedevano la sospensione per poter accedere alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018. La CTR sospendeva il giudizio e poi dichiarava l'estinzione del processo ai sensi del comma 13 dell'art. 6, ponendo le spese a carico dell'anticipatario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 6, commi 10 e 13, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la CTR avesse dichiarato l'estinzione per mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 quando tale termine non era ancora spirato alla data della decisione (22 settembre 2020) né a quella del deposito (29 settembre 2020).
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui il termine del 10 giugno 2019 per il deposito dell'istanza di sospensione/definizione agevolata ha natura ordinatoria e non perentoria, in assenza di espressa previsione di decadenza. Ha poi osservato che, ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119/2018, l'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione è dichiarabile solo dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2020. Poiché la CTR aveva dichiarato l'estinzione prima di tale data, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
il termine per il deposito dell'istanza di definizione/sospensione è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio.
art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119/2018
l'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione può essere dichiarata solo dopo il 31 dicembre 2020; prima di tale scadenza la pronuncia è prematura e illegittima.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di definizione agevolata delle controversie tributarie, il termine per il deposito dell'istanza previsto dall'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 ha natura ordinatoria, salvo espressa previsione di perentorietà o decadenza.
- L'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 non può essere dichiarata prima della scadenza del termine finale stabilito dalla norma per l'attivazione della parte interessata.
- La declaratoria di estinzione del processo adottata in un momento anteriore al decorso del termine normativamente previsto integra violazione di legge processuale e comporta cassazione con rinvio.
- In tema di interpretazione delle norme sulla pace fiscale, deve privilegiarsi una lettura coerente con il favor legislativo per la definizione agevolata e con l'assenza di sanzioni decadenziali non esplicitamente previste.
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