Cassazione Penale, Sentenza n. 2516/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, articolando quattro motivi: i primi tre denunciavano l'erronea riqualificazione del capo B) dall'ipotesi di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3 legge fall.) a bancarotta patrimoniale fraudolenta, con la tesi che sarebbe stato condannato per un reato diverso da quello contestato e che tale riqualificazione avrebbe leso il diritto di difesa (anche in relazione al rito abbreviato non condizionato) e determinato una reformatio in peius perché la qualificazione originaria sarebbe stata estinta per prescrizione; il quarto motivo censurava la mancata e insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione dell'aggravante/disciplinadella continuazione prevista dall'art. 219 legge fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto i primi tre motivi infondati e in parte inammissibili: il giudice ha correttamente valorizzato la descrizione materiale del fatto (distrazione di ingenti risorse verso altra compagine sociale) e ha qualificato l'errore nell'indicazione normativa come mero refuso, senza che ciò abbia compresso il diritto di difesa, considerato che il Tribunale aveva già ritenuto la fattispecie riferibile alla distrazione patrimoniale. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una errata lettura dei principi della giurisprudenza (Sez. U. Loy): l'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall. costituisce una regolazione speciale della continuazione nei reati fallimentari e, pur qualificata formalmente come circostanza aggravante, impone un diverso meccanismo di calcolo dell'aumento di pena (con richiamo all'art. 64 c.p.), per cui non è stata ravvisata la mancata applicazione o motivazione dedotta dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 216, comma 3, legge fallimentare
La norma incriminatrice della bancarotta preferenziale è stata indicata nell'imputazione, ma la Corte ha ritenuto che la descrizione fattuale (distrazione di risorse) corrispondesse a bancarotta patrimoniale; l'errata indicazione dell'articolo è stata qualificata come mero refuso e non ha comportato nullità o compressione del diritto di difesa
art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare
La disposizione disciplina una speciale regolazione della continuazione tra reati fallimentari: formalmente è rubricata come 'circostanza aggravante' ma sostanzialmente stabilisce un regime particolare di cumulo giuridico ai fini sanzionatori, con modalità di calcolo dell'aumento di pena richiamanti l'art. 64 c.p.
art. 597, comma 3, c.p.p.
Richiamata in sede di doglianza dal ricorrente in relazione alla riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e irrilevante alla stregua della corretta descrizione fattuale
art. 81 c.p.
Riferita come parametro della continuazione ordinaria; la Corte ha precisato che l'art. 219 legge fall. derogando alla disciplina ordinaria non si valuta secondo il meccanismo dell'art. 81 c.p.
art. 64 c.p.
Indicato come norma di riferimento per la modulazione dell'aumento di pena previsto dall'art. 219 legge fall.; la giurisprudenza considera l'art. 219 con richiamo alla disciplina dell'art. 64 per individuare la misura dell'aggravazione
Massime di principio
- Ai fini della legittimità dell'imputazione e del diritto di difesa rileva prioritariamente la compiuta e puntuale descrizione materiale del fatto, non la mera indicazione degli articoli di legge; un errore materiale nella menzione della norma non è automaticamente causa di nullità se il fatto è sufficientemente descritto
- La corte può ricondurre l'imputazione alla fattispecie che corrisponde alla descrizione dei fatti (cd. corrispondenza tra fatto materiale e qualificazione giuridica); la riqualificazione è illegittima solo se comporta un'accusa inedita che abbia effettivamente compresso la possibilità di difesa dell'imputato
- In caso di rito abbreviato non condizionato l'imputato ha limitate possibilità di introdurre nuove prove in appello; tuttavia, se la qualificazione giuridica adottata dal giudice attiene a quanto già descritto nell'imputazione e discusso in primo grado, la mancata alternativa non costituisce violazione dei diritti di difesa
- L'art. 219 legge fallimentare impone una disciplina speciale della continuazione tra reati fallimentari: pur essendo formalmente rubricato come circostanza aggravante, va applicato con il meccanismo previsto per essa (richiamo all'art. 64 c.p.) e non secondo i criteri dell'art. 81 c.p.; chi contesta la determinazione della pena deve confrontarsi con questo criterio giurisprudenziale
- Le doglianze in cassazione che si fondano su errata interpretazione di precedenti delle Sezioni Unite rischiano di essere dichiarate inammissibili se basate su una lettura inaccurata dei principi consolidati (es. Loy)
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