Cassazione Penale, Sentenza n. 40487/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione promossa da Marino Giacomo in relazione alla custodia cautelare in carcere dal 1/6/2010 al 9/4/2011 e agli arresti domiciliari fino al 13/6/2011, in un procedimento per concorso in illecita detenzione di armi, ricettazione e detenzione e trasporto illeciti di sostanze stupefacenti. L'imputato era stato poi assolto con sentenza del 1/3/2018 (irrevocabile l'11/12/2018). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 314 e ss. c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l'insussistenza ab origine degli elementi a sostegno della custodia cautelare (e quindi l'operatività della causa di esclusione della condizione ostativa prevista dalla giurisprudenza quando l'insussistenza risulta da diversa valutazione degli stessi elementi), nonché l'inutilizzabilità delle intercettazioni poiché smarrite e non versate in atti; inoltre affermava di non aver contribuito con comportamenti dolosi o gravemente colposi alla propria detenzione, avendo esercitato il diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili dedotti, confermando che la Corte di appello ha analiticamente descritto e motivato elementi di fatto (in particolare colloqui intercettati) idonei a rivelare una condotta gravemente colposa del ricorrente, con riferimenti espliciti a discussioni sulle pistole date in custodia a terzi, alla detenzione ai fini di spaccio e a modalità di riscossione di un credito relativo a cessione di stupefacente. La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni atteso che il procedimento cautelare si era fondato anche sui risultati captativi, acquisiti con decreti autorizzativi ritenuti legittimi e non disconosciuti nel giudizio di merito; la mera affermazione generica di inutilizzabilità, priva di specifici riferimenti al provvedimento che la avrebbe sancita, è insufficiente. La Corte ha escluso che l'assoluzione comporti automaticamente l'applicazione del principio per cui la condizione ostativa non opera quando l'insussistenza ab origine emerge da diversa valutazione degli stessi elementi: in questo caso l'assoluzione non ha accertato un difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
artt. 314 e ss. cod. proc. pen.
Norme che regolano la riparazione per ingiusta detenzione; il ricorrente ha invocato la loro violazione per ottenere il ristoro.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; richiamato nella valutazione se vi sia stato difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura.
art. 280 cod. proc. pen.
Connesso all'art. 273 nel quadro delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, citato nel ragionamento sulle ipotesi di difetto originario.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il rigetto del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui la condizione ostativa per dolo o colpa grave non opera quando l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura risulti da diversa valutazione degli stessi elementi trasmessi al giudice cautelare; richiamato e applicato in modo limitativo nel caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019 (Raso) e Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018 (Longordo)
Precedenti che ribadiscono il principio richiamato dalle Sezioni Unite e la relativa portata applicativa; citati per delimitare i casi di esclusione della condizione ostativa.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 877 del 14/7/2022 (Sacchettino)
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna alle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'esigenza di specificità nelle deduzioni difensive.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se il richiedente ha concorso a determinare la misura cautelare con condotta dolosa o gravemente colposa; il giudice della riparazione deve valutare se esistono elementi concreti che dimostrino tale condotta.
- L'eccezione secondo cui la condizione ostativa non opera quando l'insussistenza ab origine della misura risulti solo da una diversa valutazione degli stessi elementi si applica solo se l'assoluzione ha accertato che le condizioni di applicabilità della misura erano inesistenti fin dall'inizio; non è sufficiente una diversa valutazione che non escluda un contributo colposo del detenuto alla determinazione della misura.
- La mera affermazione generica dell'inutilizzabilità delle intercettazioni è insufficiente: va indicato e provato il provvedimento/processuale che ha dichiarato la loro inutilizzabilità. Se il procedimento cautelare si è basato su captazioni autorizzate, tali elementi possono essere valutati dal giudice della riparazione anche se non prodotti nel dibattimento, salvo specifica statuizione di inammissibilità.
- Per ottenere la riparazione è opportuno documentare specificamente che il proprio comportamento non ha inciso causalmente sull'adozione della misura cautelare (ad es. dimostrare l'assenza di condotte ambigue, la genuina estraneità ai colloqui o la loro inutilizzabilità con riferimento a provvedimenti specifici).
- Nelle difese contro il rigetto della domanda di riparazione è fondamentale fornire deduzioni mirate e riferimenti precisi ai provvedimenti e agli elementi processuali, poiché argomentazioni generiche sono destinate a non essere accolte e possono comportare la condanna alle spese.
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