Sentenza del 07/04/2017 n. 9095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione per imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale relative al 2007. L'Amministrazione aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, il collegamento tra il conferimento di un ramo d'azienda nella Agricola B. sas, effettuato in liberazione di quote sociali attribuite a S. srl, e la successiva cessione a terzi delle quote, considerandolo sostanzialmente una compravendita immobiliare. La società denunciava, tra l'altro, violazione dell'art. 20, omessa motivazione, mancata prova dell'elusione, assenza di contraddittorio preventivo, errata valutazione del valore dell'immobile, applicazione dell'imposta di registro anziché dell'IVA e carenza di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza della CTR era stata pubblicata l'11 marzo 2013 e il termine, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 28 ottobre 2013; il ricorso è stato invece consegnato all'ufficio postale il 31 ottobre 2013. La sospensione feriale non faceva decorrere nuovamente l'intero periodo di 46 giorni, ma soltanto il periodo residuo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è passata in giudicato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 7.000 euro di spese del giudizio, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine lungo semestrale di impugnazione
Per le sentenze non notificate, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine previsto dalla norma. Nel caso concreto il termine era di sei mesi, applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
La norma era stata utilizzata dai giudici di merito per qualificare l'operazione secondo la sua causa reale, considerando unitariamente il conferimento del ramo d'azienda e la successiva cessione delle quote e ravvisando una sostanziale compravendita immobiliare. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali questioni perché il ricorso era tardivo.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Le disposizioni erano state richiamate in relazione alla determinazione e al controllo del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro, ma le relative censure non sono state esaminate per l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 4
La ricorrente invocava la necessità del contraddittorio preventivo per le operazioni elusive; la Corte non ha deciso tale questione, poiché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3
La norma era richiamata dalla ricorrente per sostenere che il conferimento d'azienda fosse sottratto alle operazioni elusive; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Legge n. 69 del 2009
Ha ridotto a sei mesi il termine lungo per impugnare le sentenze nei giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Legge n. 228 del 2012
Ha modificato la disciplina relativa all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Prima di esaminare i motivi di merito, la Corte verifica il rispetto dei termini processuali: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile senza valutare le contestazioni sostanziali.
- Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza quando questa non è stata notificata e, nei casi previsti, è soggetto alla sospensione feriale.
- La sospensione feriale non azzera né proroga integralmente il termine già iniziato: alla ripresa decorre soltanto il periodo residuo.
- È essenziale calcolare il termine considerando la data effettiva di perfezionamento della notifica o della consegna dell'atto all'ufficio postale, secondo le regole applicabili.
- La proposizione tardiva dell'impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza precedente, la condanna alle spese e, di regola, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
- Le questioni relative alla riqualificazione fiscale di operazioni collegate, all'elusione e alla corretta applicazione dell'imposta non vengono esaminate se il ricorso è preliminarmente dichiarato inammissibile per motivi processuali.
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