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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07865/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p. e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa e quindi l'erronea affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico e non specifico: mancavano la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno del ricorso e i necessari riferimenti congrui alla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, non era possibile per il giudice di legittimità individuare con precisione le censure e svolgere il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di una puntuale esposizione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo non può essere formulata in modo meramente assertivo o generico: occorre confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il requisito di specificità del motivo di ricorso impone l'indicazione delle precise ragioni di diritto e degli snodi argomentativi della sentenza censurata che si assumono erronei.
  • Quando il motivo non consente al giudice dell'impugnazione di individuare chiaramente le censure mosse, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo diversa previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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