Risoluzione n. 160 del 17/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’obbligo di riscossione accentrata dei compensi per prestazioni mediche e paramediche rese in strutture sanitarie private si applica anche quando il pagamento è effettuato da un’assicurazione o da una cassa sanitaria nell’interesse del paziente. La struttura deve incassare il compenso in nome e per conto del professionista, farlo transitare sul proprio conto e poi riversarlo al sanitario, indipendentemente dall’eventuale ritenuta d’acconto. Per gli adempimenti contabili è sufficiente annotare gli estremi della fattura, i dati del paziente e la dichiarazione che il pagamento sarà eseguito da un terzo.
Riscossione accentrata dei compensi per attività medica e paramedica in strutture sanitarie private
Riscossione accentrata dei compensi medici in struttura sanitaria privata
La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di riscossione dei compensi per attività di lavoro autonomo medica e paramedica svolta all’interno di strutture sanitarie private. Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui il pagamento del compenso non provenga direttamente dal paziente, ma da una compagnia di assicurazione o da una cassa autonoma di assistenza sanitaria.
Quesito posto dalla casa di cura
La casa di cura ALFA, operante come ospedale e casa di cura generica, svolge la riscossione accentrata dei compensi dovuti per prestazioni mediche e paramediche rese nella propria struttura. Chiede se tale procedura debba essere adottata anche quando i compensi ai professionisti sono corrisposti da società assicurative o casse di assistenza sanitaria nell’interesse del paziente, con accredito:
- sul conto corrente intestato alla casa di cura;
- oppure direttamente sul conto del singolo professionista.
Soluzione interpretativa del contribuente
La struttura istante riteneva che, nei casi di pagamento da parte di un’assicurazione, non vi fossero esigenze di monitoraggio tali da giustificare la riscossione accentrata, poiché l’assicuratore sarebbe già tenuto a:
- operare la ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ex art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Con riferimento alla cassa sanitaria CASPIE, la casa di cura evidenziava inoltre che il pagamento avviene direttamente al professionista, senza ritenuta, dopo la presentazione della fattura alla cassa stessa. Ciò, secondo l’istante, impedirebbe:
- di rilasciare al paziente la quietanza mediante annotazione in calce alla fattura;
- di rispettare gli obblighi di registrazione richiamati dalla circolare n. 13/E del 15 marzo 2007, poiché fatturazione e pagamento avvengono in tempi diversi.
Principio affermato dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce che la legge finanziaria 2007 impone alle strutture sanitarie private di riscuotere in modo unitario i compensi dovuti al professionista per prestazioni mediche e paramediche rese nella struttura, incassandoli in nome e per conto del prestatore e riversandoli contestualmente allo stesso.
Viene richiamata la circolare n. 13/E del 15 marzo 2007, secondo cui l’obbligo grava sulle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione o concedono in affitto locali ai professionisti per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo medica o paramedica.
Ambito oggettivo e soggettivo dell’obbligo
La riscossione accentrata riguarda i compensi spettanti agli esercenti attività di lavoro autonomo medica e paramedica, ossia a soggetti che producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
In particolare, essa concerne i compensi correlati a prestazioni rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale direttamente intrattenuto con il paziente.
Applicazione anche quando paga un terzo
L’Agenzia afferma che l’obbligo di riscossione accentrata sussiste anche quando il compenso è pagato da un terzo nell’interesse del paziente, e quindi anche nei casi in cui intervengano:
- una società di assicurazione, se il paziente è titolare di assicurazione sanitaria;
- una cassa di assistenza sanitaria, se il paziente vi aderisce.
La ratio è quella di garantire tracciabilità e trasparenza dei pagamenti, indipendentemente dal fatto che il compenso sia corrisposto direttamente dal paziente o da un terzo.
Effetti operativi: divieto di pagamento diretto al professionista
Ne consegue che il compenso non può essere versato direttamente dalla società di assicurazioni o dalla cassa sanitaria al professionista. Deve invece:
- transitare sul conto della casa di cura, che è obbligata alla riscossione in nome e per conto del professionista;
- essere poi riversato contestualmente dalla struttura al sanitario.
I rapporti economici tra assicurazione/cassa sanitaria e struttura sanitaria sono qualificati come mere movimentazioni di denaro funzionali alla tracciabilità dei pagamenti.
Irrilevanza della ritenuta d’acconto
L’Agenzia precisa che l’obbligo di riscossione accentrata riguarda i compensi per lavoro autonomo prestato a terzi all’interno della struttura sanitaria e non viene meno anche se sul compenso sia stata applicata o meno la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si sottolinea che:
- l’obbligo del sostituto d’imposta di operare la ritenuta è autonomo rispetto;
- all’obbligo, posto a carico della struttura sanitaria, di riscuotere e riversare il compenso.
Adempimenti contabili e documentali
Ai fini del corretto adempimento, non è necessario che la struttura sanitaria sia in possesso della fattura rilasciata dal professionista e inviata alla cassa autonoma di assistenza sanitaria. È sufficiente che la struttura annoti nelle scritture contabili o in apposito registro:
- gli estremi della fattura emessa dal professionista;
- le generalità del paziente;
- la dichiarazione del paziente che il pagamento sarà eseguito da un terzo, indicando i motivi.
In alternativa, la struttura può rilasciare al paziente un’apposita attestazione.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La risoluzione richiama anche il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2007, che ha definito modalità e termini per la comunicazione dell’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
Ai fini di tale comunicazione rilevano i compensi effettivamente riscossi dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista, che devono poi essere riversati al medesimo professionista.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia conferma quindi che la riscossione accentrata si applica anche ai compensi pagati da assicurazioni o casse sanitarie nell’interesse del paziente. La struttura sanitaria privata resta il soggetto obbligato a incassare il compenso, registrarlo secondo le modalità previste e riversarlo al professionista, indipendentemente dalle modalità di pagamento e dall’eventuale ritenuta d’acconto operata dal terzo pagatore.
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