Risoluzione n. 155 del 16/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il modello "in house" non esclude automaticamente il reverse charge: occorre verificare se il rapporto tra ente e società sia qualificabile come appalto. Se lo è, i rapporti con i terzi che eseguono lavori edili riconducibili alla sezione F ATECOFIN possono integrare subappalto, con applicazione dell’inversione contabile. L’Agenzia non individua a priori il regime fiscale delle diverse fattispecie prospettate, demandando l’analisi alle clausole contrattuali e alla natura del rapporto principale.
Applicabilità del reverse charge nei lavori edili in modello in house providing
Applicabilità del reverse charge nel modello in house providing
La risoluzione esamina l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai lavori edili affidati da una società multiutility operante anche in regime di "in house providing". L’analisi riguarda soprattutto la qualificazione dei rapporti tra Comune e società, nonché tra società e soggetti terzi esecutori dei lavori, al fine di stabilire quando ricorra un appalto o un subappalto rilevante ai fini IVA.
Quesito posto dalla società
La società istante svolge servizi nel settore energia e multiservizi, tra cui:
- fognatura e depurazione;
- gas;
- acquedotto;
- gestione calore;
- servizi dell’area elettrica.
Per svolgere tali attività, la società effettua anche prestazioni accessorie di natura edilizia, spesso riconducibili alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004. Il quesito riguarda in particolare:
- l’applicabilità del reverse charge ai subappalti per interventi edilizi collegati ai servizi svolti;
- l’eventuale applicazione del reverse charge anche ad altri interventi edilizi funzionali e accessori alle prestazioni principali;
- la rilevanza delle prestazioni autonome e indipendenti rispetto al contratto principale.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società sostiene che l’affidamento diretto "in house" non configuri un vero rapporto contrattuale di appalto tra Comune e società, ma una relazione assimilabile alla delegazione interorganica, come se la società agisse quale ufficio del Comune. Da ciò deduce che:
- nei rapporti tra Comune e ALFA non vi sarebbe appalto;
- i contratti stipulati da ALFA con terzi per eseguire i servizi affidati dall’ente locale sarebbero contratti d’appalto;
- non si applicherebbe il reverse charge, poiché i terzi sarebbero appaltatori e non subappaltatori.
La posizione viene poi articolata per singole ipotesi:
- affidamento diretto dei servizi in house: ALFA sarebbe il committente principale e i terzi appaltatori, non subappaltatori;
- servizi in concessione in house: ALFA opererebbe come stazione appaltante e fatturerebbe al Comune con IVA ordinaria, mentre gli appaltatori fatturerebbero ad ALFA con IVA ordinaria;
- aggiudicazione dei servizi tramite evidenza pubblica o trattativa privata: per la manutenzione ordinaria non vi sarebbe reverse charge, mentre per manutenzione straordinaria e nuove opere sembrerebbero sussistere i requisiti per applicarlo;
- gestione calore per privati: per la manutenzione ordinaria non vi sarebbe reverse charge, mentre per manutenzione straordinaria e nuove opere il rapporto successivo con la ditta esecutrice dovrebbe configurarsi come subappalto.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 35, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha esteso il reverse charge alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.
Viene inoltre ricordato che l’efficacia della norma è stata sospesa fino al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006.
Requisito del settore edile e riferimenti di prassi
Le circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006 e n. 11/E del 16 febbraio 2007 hanno precisato che un soggetto opera nel settore edile quando le prestazioni rese sono riconducibili alle attività della sezione F della tabella ATECOFIN 2004. Tale requisito deve riferirsi sia all’appaltatore principale sia al subappaltatore.
L’Agenzia osserva che questa impostazione consente di circoscrivere il reverse charge al settore immobiliare, in coerenza con la Direttiva 2006/69/CE, che ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di designare come debitore d’imposta il soggetto passivo destinatario di determinate prestazioni nel settore immobiliare.
In house providing e rilevanza fiscale
L’Agenzia richiama la giurisprudenza comunitaria, in particolare la sentenza Teckal della Corte di Giustizia del 18 novembre 1999, secondo cui il modello in house si caratterizza per:
- controllo analogo dell’ente affidante sul prestatore;
- svolgimento della parte più importante dell’attività da parte del soggetto affidatario nei confronti dell’ente controllante;
- assenza di autonomia imprenditoriale e di potere decisionale distinto.
Tuttavia, viene precisato che la qualificazione di una società come soggetto in house ha rilievo sul piano civilistico e amministrativo, ma non produce automaticamente l’esclusione del reverse charge sul piano fiscale. L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 37/E dell’8 marzo 2007, sottolineando che l’accertamento del modello in house è di natura extratributaria e non rientra nelle proprie competenze in sede di interpello.
Criterio per stabilire l’applicazione del reverse charge
Secondo l’Agenzia, per verificare se il rapporto tra società ed ente rientri nell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, occorre analizzare le disposizioni convenzionali che regolano diritti e obblighi reciproci, per capire se il rapporto sia o meno qualificabile come appalto.
Se il rapporto tra Comune e società è qualificabile come appalto:
- il rapporto tra la società e i terzi che eseguono lavori edili per suo conto, riconducibili alla sezione F ATECOFIN, deve essere considerato subappalto;
- le fatture emesse dai subappaltatori devono essere emesse senza IVA, con applicazione del reverse charge.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che il modello in house è irrilevante, da solo, ai fini tributari. Di conseguenza, non è possibile individuare a priori il regime fiscale applicabile alle fattispecie prospettate dalla società:
- affidamento diretto dei servizi;
- servizi in concessione in house;
- aggiudicazione dei servizi con procedura ad evidenza pubblica o trattativa privata.
La qualificazione fiscale dipende dalla preventiva individuazione della natura del rapporto principale tra il Comune e la società ALFA. Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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