Sentenza n. 1493/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1503/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 27/04/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2016/17-2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 13 marzo 2025, deducendo il mancato pagamento dell'importo complessivo di euro 3.000,00. Dopo la notificazione era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse eseguito, neppure parzialmente, la condanna. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza alcun adempimento dell'Amministrazione; inoltre, il credito non era stato contestato né nell'an né nel quantum. Il Ministero è stato ordinato di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e con compimento di tutti gli atti necessari a spese dell'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negarla quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state valorizzate le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma deve escludere l'astreinte quando essa risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere richiesto, nel caso considerato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'Amministrazione non abbia effettuato il pagamento, neppure parziale.
- La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di prova dell'adempimento, consente di ritenere non controverso il credito nell'an e nel quantum ai fini dell'ottemperanza.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine, con oneri a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in ragione delle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e all'esiguità del debito pubblico oggetto dell'esecuzione.
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