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Sentenza

Sentenza n. 3763/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5328/2024 come successivamente corretta della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato e notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della parte privata relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di mancato adempimento nel termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    I conteggi di capitale e interessi devono essere verificati dall'amministrazione secondo il titolo giudiziale e le regole legali sulla decorrenza e misura degli interessi; la quantificazione della parte non è vincolante in quanto tale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato secondo legge, ove dovuto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è fondato quando il titolo è efficace, è stato notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali e l'amministrazione non ha dimostrato l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice non costituisce il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, verificandone l'esatta dimensione alla luce del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo dovuto deve essere definitivamente verificato secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge sulla misura e sulla decorrenza degli interessi.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di determinare l'importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari al pagamento.
  • L'attività commissariale affidata a un dirigente pubblico nell'ambito delle sue competenze istituzionali non comporta, in assenza di diversa previsione, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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