Sentenza n. 7715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sez. III, 11 febbraio 2026, n. 2605 (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota prot. 71025 del 14 aprile 2025, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha notificato alla società ricorrente l'attivazione della procedura di deferimento al Consiglio dei ministri della valutazione di impatto ambientale del progetto proposto dalla società, e del parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura prot. n. 4979-P del 20 febbraio 2025, nonché per l'accertamento dell'inefficacia del citato parere del Ministero della cultura e per la condanna del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale di attivazione del deferimento al Consiglio dei ministri della valutazione di impatto ambientale del progetto e parere tecnico istruttorio contrario del Ministero della cultura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato davanti al TAR Lazio la nota del 14 aprile 2025 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aveva attivato la procedura di deferimento al Consiglio dei ministri della valutazione di impatto ambientale di un progetto eolico nei territori di Viterbo, Celleno e Montefiascone, nonché il parere contrario del Ministero della cultura del 20 febbraio 2025. Aveva chiesto anche l'accertamento dell'inefficacia del parere e la condanna del Ministero al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Il TAR, con sentenza dell'11 febbraio 2026, n. 2605, aveva respinto il ricorso. In appello la società ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa del giudizio da essa promosso contro la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, con la quale era stata revocata la precedente deliberazione favorevole del 4 giugno 2026 ed era stato espresso un nuovo giudizio ambientale sfavorevole. In subordine, all'udienza dell'8 ottobre 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell'appello. Il Comune di Viterbo si era opposto al rinvio e aveva eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta adozione della deliberazione sostitutiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di rinvio, anche per l'opposizione del Comune e in applicazione del principio di indisponibilità dei tempi processuali, rilevando che la sollecita definizione della controversia costituisce un valore ordinamentale ai sensi dell'art. 2 c.p.a. Ha quindi dichiarato improcedibile l'appello, perché la stessa appellante aveva manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, ai sensi degli artt. 35 e 84, comma 4, c.p.a. Non ha esaminato nel merito le censure contro il deferimento e il parere ministeriale. Spese del grado compensate per la particolarità della vicenda e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 2 c.p.a.
Ritenuto, in primo luogo, di non poter disporre l'anelato rinvio, sia per l'opposizione del Comune, sia per il principio di indisponibilità dei tempi processuali, rappresentando di contro la sollecita definizione della controversia un preciso valore ordinamentale (cfr. art. 2 cod. proc.amm.);
La sollecita definizione della controversia costituisce un valore ordinamentale e, unitamente all'opposizione di una parte, giustifica il mancato rinvio della trattazione.
art. 35 c.p.a.
Rilevato, quindi, che la dichiarazione dell'appellante di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'appello ne determina l'improcedibilità, ai sensi degli artt. 35 e 84, co. 4, cod. proc. amm.;
La dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità dell'appello.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Rilevato, quindi, che la dichiarazione dell'appellante di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'appello ne determina l'improcedibilità, ai sensi degli artt. 35 e 84, co. 4, cod. proc. amm.;
La disposizione è applicata, insieme all'art. 35 c.p.a., per dichiarare improcedibile il giudizio a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 35 e 84, comma 4, c.p.a.
- La richiesta di rinvio della trattazione può essere respinta anche in considerazione del principio di indisponibilità dei tempi processuali e del valore ordinamentale della sollecita definizione della controversia.
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