Sentenza del 23/01/2019 n. 1757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa agli accertamenti fiscali per gli anni 2002 e 2003. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato concretamente le numerose contestazioni fiscali e avesse utilizzato argomentazioni generiche, confuse e riferite in larga parte a questioni IVA estranee o non decisive. In particolare, la sentenza aveva omesso di pronunciarsi sull'omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 59.259,83 e aveva trattato in modo non specifico le poste passive contestate ai fini IRPEG e IRAP, nonché la perdita IRPEG riportata dall'anno 2002 al 2003. La società aveva inoltre dedotto la falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma tali motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente e quindi giuridicamente inesistente o incomprensibile. Il giudice d'appello non aveva illustrato l'iter logico seguito con riferimento alle specifiche voci di ripresa a tassazione, aveva omesso di esaminare una delle contestazioni principali e aveva confuso questioni IRPEG, IRAP e IVA. La sentenza impugnata è stata pertanto dichiarata nulla, cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso nel merito la fondatezza degli accertamenti fiscali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 62
Norme richiamate in relazione alla struttura della sentenza tributaria e al giudizio di cassazione.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, comprensibile e riferita alle questioni concretamente controverse; la violazione di tale requisito può essere fatta valere in cassazione.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. Una motivazione solo apparente, generica o incomprensibile equivale a mancanza di motivazione e comporta la nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza o del procedimento.
La nullità derivante da motivazione apparente costituisce un error in procedendo denunciabile direttamente in cassazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75, TUIR
I componenti negativi di reddito devono rispettare, tra gli altri, i requisiti di certezza, determinabilità, inerenza, competenza temporale e imputazione al conto economico.
La norma disciplina la deducibilità dei costi, ma il giudice d'appello avrebbe dovuto applicarla alle singole poste contestate, spiegando concretamente per quali ragioni ciascun costo fosse indeducibile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5, TUIR
Norma richiamata dall'accertamento per l'omessa contabilizzazione di ricavi.
La contestazione fondata su tale disposizione doveva essere esaminata specificamente dal giudice d'appello; la sua totale omissione ha contribuito alla nullità della motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Motivo relativo all'omesso, insufficiente o contraddittorio esame della motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Il motivo è stato dichiarato assorbito perché la nullità processuale derivante dalla motivazione apparente rendeva superfluo esaminare gli ulteriori profili motivazionali.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 22232 del 2016
La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il ragionamento seguito dal giudice e richiede integrazioni ipotetiche da parte dell'interprete.
Il giudice deve collegare principi e regole generali ai fatti specifici della controversia; non è sufficiente una motivazione astratta, cumulativa o meramente adesiva alle conclusioni di una parte.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire con chiarezza le ragioni concrete della decisione, anche se contiene molte pagine e riferimenti normativi.
- Nei contenziosi fiscali, il giudice deve esaminare separatamente o comunque in modo riconoscibile le singole categorie di ripresa a tassazione, indicando per ciascuna il fatto accertato, la norma applicata e la ragione dell'accoglimento o del rigetto.
- Non è sufficiente richiamare genericamente irregolarità, verbali di constatazione o principi come inerenza, competenza e certezza del costo: tali principi devono essere applicati alle operazioni specificamente contestate.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su una contestazione decisiva, come la ripresa di ricavi o il riporto di una perdita fiscale, può determinare la nullità della sentenza.
- Quando la Cassazione rileva un vizio processuale di motivazione apparente, normalmente non decide la fondatezza sostanziale dell'accertamento, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito affinché riesamini la controversia con una motivazione completa.
- Il rinvio non equivale alla vittoria definitiva sul merito: il contribuente ottiene l'annullamento della precedente sentenza, ma l'accertamento fiscale potrà essere nuovamente confermato o rideterminato dal giudice del rinvio.
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