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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione prima, 6 luglio 2023, n. 456, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva declinato la giurisdizione sulla domanda risarcitoria contro la proprietaria privata e accolto solo parzialmente le domande risarcitorie contro il Comune

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e proprietaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva agito contro il silenzio del Comune sulle istanze volte a ottenere l'esecuzione dell'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativa a uno sbancamento abusivo e aveva chiesto il risarcimento dei danni, in solido, al Comune e alla proprietaria attuale del fondo. In appello ha contestato: la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la domanda risarcitoria contro la proprietaria privata; il rigetto della domanda relativa ai danni alle strutture murarie dell'abitazione, ritenuti non provati; il rigetto delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale, riferite sia al mancato uso del giardino sia alla sofferenza e al timore di smottamenti; infine, la compensazione delle spese disposta nei rapporti con la proprietaria privata.

La decisione

L'appello è stato integralmente respinto. Quanto alla domanda risarcitoria contro la proprietaria privata, il Consiglio di Stato ha confermato il difetto di giurisdizione amministrativa: si tratta di un'azione tra privati fondata sulla lesione di un diritto soggettivo patrimoniale, appartenente alla giurisdizione ordinaria anche se connessa a una vicenda provvedimentale; la connessione non consente, in assenza di una deroga normativa espressa, di spostare la controversia davanti al giudice amministrativo. È stata confermata anche la decisione sul danno alle strutture murarie, poiché la relazione tecnica prodotta dal ricorrente dichiarava che l'edificio non risultava allora coinvolto nel dissesto e non escludeva soltanto una sua possibile evoluzione futura; inoltre, il computo metrico non prevedeva interventi sulle strutture dell'abitazione. Non risultava quindi provato il danno attuale e concreto all'edificio. È stato confermato il rigetto del danno non patrimoniale, per mancanza di prova sia del patema d'animo sia dell'effettiva inutilizzabilità del giardino e della conseguente compressione delle facoltà di godimento. È stata infine confermata la compensazione delle spese nei confronti della proprietaria, non essendovi stata soccombenza di quest'ultima né in primo grado, stante il difetto di giurisdizione, né in appello. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione amministrativa riguarda le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

  • art. 7 c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa concerne le controversie relative a interessi legittimi e, nelle materie indicate dalla legge, a diritti soggettivi, con una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato quale parte.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda risarcitoria nei confronti della proprietaria privata può essere riproposta davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, nei termini previsti dalla norma.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato la tardività del deposito di una memoria di replica dell'appellante, senza fondare su tale rilievo la decisione di merito.

Massime di principio

  • Un'azione risarcitoria tra privati, fondata sulla lesione di un diritto soggettivo patrimoniale, appartiene alla giurisdizione ordinaria anche quando i fatti lesivi siano collegati a una vicenda amministrativa o all'inosservanza di un provvedimento amministrativo.
  • In assenza di una deroga normativa espressa, la connessione tra una controversia rientrante nella giurisdizione ordinaria e una controversia amministrativa non determina l'estensione della giurisdizione amministrativa alla domanda tra privati.
  • Chi agisce per il risarcimento deve provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, compresa l'esistenza di un danno attuale e concreto; una relazione tecnica che prospetti soltanto un possibile danno futuro e non quantifichi interventi di ripristino non dimostra il danno alle strutture immobiliari.
  • Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto senza una puntuale allegazione e prova, anche presuntiva, dei fatti concreti dai quali risultino il patema d'animo e la compromissione delle facoltà di godimento del bene.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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