Sentenza del 02/05/2017 n. 3068 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Enunciazione di atti - Decreto ingiuntivo - Enunciazione di riconoscimento di debito - Mancata indicazione del valore del riconoscimento - Imposizione con aliquota 1% - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. L’enunciazione di un riconoscimento di debito privo dell’indicazione dell’importo non consente di liquidare l’imposta di registro con aliquota proporzionale dell’1%. L’ufficio non può quindi tassare il riconoscimento sulla base di un valore non risultante dall’atto enunciante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel decreto ingiuntivo era richiamato un precedente riconoscimento di debito, ma non ne era indicato l’importo. L’ufficio aveva comunque assoggettato tale enunciazione all’imposta di registro proporzionale dell’1%, ritenendo applicabile il combinato disposto dell’art. 22 del d.P.R. 131/1986 e dell’art. 3 della Tariffa, parte prima. Il contribuente ha contestato la liquidazione, sostenendo che, in assenza dell’indicazione del valore del riconoscimento di debito nel decreto, non fosse possibile determinare e applicare l’imposta proporzionale.
Norme richiamate
Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma disciplina la tassazione degli atti enunciati in un altro atto soggetto a registrazione. La sua applicazione presuppone che l’atto enunciato e i relativi elementi rilevanti, compreso il valore imponibile quando necessario, siano concretamente individuabili.
Art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale dell’1% per gli atti aventi contenuto patrimoniale riconducibili alla fattispecie prevista. L’aliquota non può però essere applicata quando il valore dell’atto enunciato non è indicato né determinabile dal decreto.
Massime di principio
- Per applicare un’imposta di registro proporzionale a un atto enunciato in un provvedimento giudiziario, l’atto e il relativo valore imponibile devono risultare con sufficiente certezza dal provvedimento.
- Il semplice richiamo a un precedente riconoscimento di debito non è sufficiente per applicare l’aliquota dell’1% se il decreto ingiuntivo non indica l’importo riconosciuto.
- L’Amministrazione finanziaria non può integrare autonomamente, ai fini della liquidazione, un elemento essenziale del valore imponibile che non risulta dall’atto sottoposto a registrazione.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se il provvedimento enunciante riporti espressamente importo, natura e contenuto dell’atto precedente; in mancanza di tali elementi, la tassazione proporzionale può essere contestata.
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