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Sentenza

Sentenza del 02/05/2017 n. 3068 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Enunciazione di atti - Decreto ingiuntivo - Enunciazione di riconoscimento di debito - Mancata indicazione del valore del riconoscimento - Imposizione con aliquota 1% - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. L’enunciazione di un riconoscimento di debito privo dell’indicazione dell’importo non consente di liquidare l’imposta di registro con aliquota proporzionale dell’1%. L’ufficio non può quindi tassare il riconoscimento sulla base di un valore non risultante dall’atto enunciante.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nel decreto ingiuntivo era richiamato un precedente riconoscimento di debito, ma non ne era indicato l’importo. L’ufficio aveva comunque assoggettato tale enunciazione all’imposta di registro proporzionale dell’1%, ritenendo applicabile il combinato disposto dell’art. 22 del d.P.R. 131/1986 e dell’art. 3 della Tariffa, parte prima. Il contribuente ha contestato la liquidazione, sostenendo che, in assenza dell’indicazione del valore del riconoscimento di debito nel decreto, non fosse possibile determinare e applicare l’imposta proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma disciplina la tassazione degli atti enunciati in un altro atto soggetto a registrazione. La sua applicazione presuppone che l’atto enunciato e i relativi elementi rilevanti, compreso il valore imponibile quando necessario, siano concretamente individuabili.

  • Art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale dell’1% per gli atti aventi contenuto patrimoniale riconducibili alla fattispecie prevista. L’aliquota non può però essere applicata quando il valore dell’atto enunciato non è indicato né determinabile dal decreto.

Massime di principio

  • Per applicare un’imposta di registro proporzionale a un atto enunciato in un provvedimento giudiziario, l’atto e il relativo valore imponibile devono risultare con sufficiente certezza dal provvedimento.
  • Il semplice richiamo a un precedente riconoscimento di debito non è sufficiente per applicare l’aliquota dell’1% se il decreto ingiuntivo non indica l’importo riconosciuto.
  • L’Amministrazione finanziaria non può integrare autonomamente, ai fini della liquidazione, un elemento essenziale del valore imponibile che non risulta dall’atto sottoposto a registrazione.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare se il provvedimento enunciante riporti espressamente importo, natura e contenuto dell’atto precedente; in mancanza di tali elementi, la tassazione proporzionale può essere contestata.

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