Sentenza n. 1104/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento (quanto al ricorso introduttivo) a - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 e nel contempo ha respinto l’istanza di iscrizione della Società nella cd. White List; b - del verbale del GIA n. -OMISSIS-; c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS a fondamento del provvedimento sub a), non conosciuti, ed in particolare: c1 – delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS-; c2 – della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS-; c3 – della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torre Annunziata prot. n. -OMISSIS-; c4 – della nota del Nucleo PEF della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS-; c5 – ove e per quanto occorra, della informativa antimafia ostativa prot. n. -OMISSIS- resa dalla Prefettura di Napoli in danno [di altra Società]; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; (quanto ai motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2025) d - del provvedimento a firma del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Campania prot. n. -OMISSIS-, che ha disposto la cancellazione dalla Categoria -OMISSIS- per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, co. 2, lett. f), del D.M. 3.6.2024 n. 120; e - della delibera della Sezione Regionale della Campania -OMISSIS- di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; f - ove e per quanto occorra, della comunicazione dell’UTG di Napoli prot. n. -OMISSIS- di trasmissione della informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-; g - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia con contestuale rigetto dell'istanza di iscrizione nella White List, nonché i successivi provvedimenti di cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, il verbale del Gruppo Interforze Antimafia, gli atti istruttori delle forze di polizia e il rigetto dell'istanza di iscrizione nella White List. Con motivi aggiunti ha impugnato anche i provvedimenti di cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la comunicazione prefettizia di trasmissione dell'interdittiva e gli atti connessi. Sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In sede cautelare era stata specificamente censurata la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92 del d.lgs. 159/2011; tale censura era stata ritenuta assistita da fumus boni iuris e aveva condotto all'accoglimento della domanda cautelare. Nel corso del giudizio il Prefetto ha adottato un nuovo provvedimento applicativo delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 e l'Albo ha ripristinato l'iscrizione della società. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l'improcedibilità per cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché questa presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., normalmente derivante dal ritiro dell'atto impugnato in adesione alle censure del ricorrente. Nel caso concreto, il nuovo provvedimento prefettizio non ha ritirato l'originaria interdittiva in accoglimento delle doglianze, ma ha costituito una valutazione autonoma e successiva, sovrapponendosi all'atto impugnato e rendendo, come riconosciuto dalla stessa società, priva di utilità la prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate per la delicatezza della materia e per l'interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere antimafia.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa dell'informativa interdittiva antimafia impugnata; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 92 d.lgs. 159/2011
Rileva quale disposizione sul contraddittorio procedimentale la cui mancata attivazione era stata censurata dalla ricorrente e aveva costituito il profilo assistito da fumus boni iuris nella fase cautelare.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina le misure di prevenzione collaborativa applicate con il nuovo provvedimento prefettizio, successivo all'atto impugnato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata; in mancanza, quando un nuovo provvedimento rende inutile la prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10, comma 2, lett. f), D.M. 3 giugno 2024, n. 120
È indicato quale requisito la cui sopravvenuta carenza aveva fondato i provvedimenti di cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa azionata sia pienamente soddisfatta, tipicamente mediante il ritiro dell'atto impugnato in adesione alle censure dedotte; non è sufficiente una mera sopravvenienza amministrativa favorevole o sostitutiva.
- Quando un nuovo provvedimento amministrativo, fondato su un'autonoma e successiva valutazione, si sovrappone all'atto impugnato e rende priva di utilità la prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non per cessazione della materia del contendere.
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