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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12119/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicuratore)

La controversia

Un autocarro di proprietà della società semplice assicurata uscì di strada, causando la morte di un passeggero. Il conducente era privo di abilitazione alla guida. Dopo avere risarcito i congiunti della vittima, l’assicuratrice ottenne un decreto ingiuntivo contro la società e i soci per recuperare l’importo pagato. Gli ingiunti opposero che la polizza escludeva la rivalsa quando il sinistro fosse stato causato da un conducente non abilitato, salvo che l’assicurato o il contraente conoscessero le circostanze determinanti la mancata abilitazione; contestarono la validità di tale clausola, anche per vessatorietà e mancata specifica sottoscrizione. Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 28 marzo 2017, rigettò l’opposizione, ritenendo che i soci genitori del conducente conoscessero la sua mancanza di patente e che la clausola non fosse vessatoria. La Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 29 settembre 2017 ex art. 348-bis c.p.c., dichiarò inammissibile l’appello. In cassazione furono proposti quattro motivi: 1) vizio proprio dell’ordinanza d’appello, per avere essa frainteso le censure formulate in appello circa la conoscenza della clausola; 2) violazione delle norme processuali e civilistiche invocate, sostenendo che la clausola fosse vessatoria perché consentiva la rivalsa senza una condotta colpevole e che la rivalsa non potesse operare senza affidamento volontario del veicolo al conducente non abilitato, circostanza negata dai ricorrenti, che allegavano la sottrazione clandestina delle chiavi; 3) necessità della doppia sottoscrizione della clausola, asseritamente vessatoria e richiamata in blocco; 4) errata valutazione della conoscenza dell’assicurato e dell’affidamento del mezzo, deducendo che il veicolo fosse stato sottratto dal conducente senza autorizzazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, ammissibile perché denunciava un vizio proprio dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello non aveva affermato che la questione della validità della clausola fosse rimasta priva di impugnazione, ma soltanto che non era stata contestata la presenza in polizza della dichiarazione in grassetto di conoscenza delle garanzie. Il secondo motivo è stato rigettato: la clausola che delimita il rischio escludendo la copertura per sinistri causati da conducenti privi di patente non è vessatoria; inoltre, nel caso concreto, essa escludeva la rivalsa salvo che l’assicurato conoscesse le circostanze determinanti la mancata abilitazione, senza richiedere anche l’affidamento volontario del veicolo. La disciplina della responsabilità del proprietario per i danni da circolazione, prevista dall’art. 2054, terzo comma, c.c., prescinde dalla colpa e può essere superata dimostrando la circolazione prohibente domino; non bastava allegare la volontà contraria alla circolazione né indicare il solo riporre le chiavi in un cassetto, senza provare le misure concretamente adottate con ordinaria diligenza per impedirla. Il terzo motivo è rimasto assorbito, poiché esclusa la vessatorietà non era necessaria la doppia sottoscrizione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché muoveva da un presupposto non corrispondente alla motivazione del Tribunale e censurava la ricostruzione dei fatti; la Corte ha comunque precisato che la clausola richiedeva soltanto la conoscenza, da parte dell’assicurato, della mancanza di patente del conducente e non l’affidamento volontario o colposo del mezzo. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere all’assicuratrice le spese di cassazione, liquidate in 8.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Con sentenza n. 1914/16, infatti, le Sezioni Unite hanno dichiarato impugnabile per cassazione l’ordinanza pronunciata in grado di appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., quando col ricorso si facciano valere “vizi propri” di quel provvedimento, cioè non mutuati dalla decisione di primo grado.

    L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello per manifesta infondatezza può essere impugnata per cassazione quando si denunciano vizi propri dell’ordinanza, non derivanti dalla decisione di primo grado.

  • art. 1900, comma 1, c.c.

    Infatti già l’art. 1900 c.c., comma 1, esclude l’indennizzabilità dei danni causati con dolo o colpa grave dall’assicurato: e certamente non può negarsi che sia in “colpa grave” il proprietario di un autoveicolo che lo affidi volontariamente a un conducente che egli sappia essere privo di patente.

    La clausola che esclude la copertura per la guida senza patente non può essere interpretata nel senso di limitarsi a escludere i casi di affidamento volontario del veicolo, perché in tale ipotesi l’esclusione dell’indennizzo per colpa grave discende già dalla legge.

  • art. 144 cod. ass.

    L’assicuratore, infatti, per legge ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato quando sia stato costretto a pagare in favore della vittima, in virtù della regola di inopponibilità delle eccezioni contrattuali (art. 144 cod. ass.), un indennizzo che contrattualmente non era tenuto a pagare.

    Quando l’assicuratore paga il danneggiato in forza dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali, può rivalersi sull’assicurato per quanto pagato se la prestazione non era dovuta in base al contratto; la clausola in esame limitava tale rivalsa nei termini da essa previsti.

  • art. 2054, comma 3, c.c.

    La terza ragione è che, al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, la responsabilità del proprietario di un veicolo a motore per i danni causati dalla circolazione dello stesso, ex art. 2054 c.c., comma 3, è una responsabilità oggettiva. Essa, infatti, prescinde da qualsiasi condotta colposa o dolosa del proprietario, e può essere evitata solo dimostrando la circolazione prohibente domino.

    La responsabilità del proprietario per i danni causati dalla circolazione del veicolo è oggettiva e non dipende dalla prova di una sua condotta colposa o dolosa; per escluderla occorre dimostrare che il mezzo circolò contro la volontà del proprietario nei termini richiesti dalla giurisprudenza.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate in dispositivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    Il rigetto dell’impugnazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Massime di principio

  • Le clausole che delimitano l’oggetto o il rischio assicurato non sono vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. per il solo fatto di restringere la garanzia, poiché attengono alla determinazione del rischio contrattualmente coperto.
  • Una clausola che esclude la rivalsa dell’assicuratore per sinistri causati da conducenti privi di patente, salvo che l’assicurato conosca le circostanze determinanti la mancata abilitazione, opera secondo il suo tenore senza che sia necessario provare anche l’affidamento volontario del veicolo al conducente.
  • La responsabilità del proprietario per i danni causati dalla circolazione del veicolo è oggettiva. Per invocare la circolazione prohibente domino non basta dimostrare la contrarietà del proprietario alla circolazione o allegare la sottrazione non autorizzata del mezzo: il proprietario deve provare di avere adottato tutte le misure ordinariamente esigibili, secondo la diligenza comune, per impedirla.
  • L’ordinanza d’appello che dichiara inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione per i vizi propri del provvedimento, ossia errori non contenuti nella decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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