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Sentenza

Sentenza n. 4103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00974/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione da un concorso pubblico per dirigente del Settore Ambito Sociale, disposta in ragione di un precedente licenziamento disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, dirigente del Comune di Sanremo licenziato per motivi disciplinari l’11 marzo 2024, aveva impugnato l’esclusione dal concorso indetto il 5 novembre 2024 per un dirigente del Settore Ambito Sociale. In appello ha dedotto: l’incompetenza della Conferenza dei Sindaci a fissare i requisiti della figura dirigenziale; l’incompetenza del segretario generale a svolgere funzioni dirigenziali e ad adottare il bando; la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, chiedendo la disapplicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 3/1957 nella parte in cui precludono l’accesso ai concorsi a chi sia stato licenziato per motivi disciplinari; la previsione cumulativa, anziché alternativa, dei requisiti specifici consistenti nell’iscrizione all’Albo A degli assistenti sociali e nell’esperienza quinquennale nella direzione dei servizi sociali; la violazione della disciplina sugli atti ritorsivi del datore di lavoro, in relazione a segnalazioni presentate ad ANAC e alla Procura della Corte dei conti; la violazione del favor partecipationis; nonché, in via riproposta, l’illegittimità del calendario delle prove, della nomina della commissione, il difetto di motivazione dell’esclusione e la mancata esclusione del vincitore.

La decisione

L’appello è stato integralmente rigettato. Il Consiglio di Stato ha escluso l’incompetenza della Conferenza dei Sindaci, rilevando che essa si era limitata a esprimere linee di indirizzo sulla scelta della figura dirigenziale e sulla programmazione dell’assunzione, mentre il direttore del personale aveva adottato il bando e definito requisiti, commissione, prove e criteri di valutazione, nel rispetto della separazione tra indirizzo politico e gestione. È stata respinta anche la censura relativa al segretario comunale, poiché l’art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, il regolamento comunale e l’incarico ad interim consentivano l’attribuzione provvisoria di funzioni dirigenziali, anche in caso di vacanza del posto. Quanto alla preclusione derivante dal licenziamento disciplinare, il Collegio ha ritenuto non applicabili i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 329/2007: nel caso concreto il licenziamento era recente e il divieto riguardava la partecipazione allo stesso impiego presso la medesima amministrazione, non un divieto indefinito di accesso a qualunque pubblico impiego. La censura sui requisiti specifici è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’appellante sarebbe comunque rimasto escluso per il requisito generale. La censura ritorsiva è stata respinta perché l’esclusione trovava fondamento anche nelle disposizioni regolamentari generali; la verifica dell’eventuale ritorsività del licenziamento è stata ricondotta alla giurisdizione civile, con eventuale possibilità di restitutio in integrum in caso di esito favorevole. È stato respinto anche il motivo sul favor partecipationis. Le censure riproposte sul calendario, sulla commissione e sulla mancata esclusione del vincitore sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, mentre quella sul difetto di motivazione è stata respinta in ragione della recente adozione del licenziamento da parte della stessa amministrazione. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 487/1994

    non essere stati destituiti … dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento … o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari

    La disposizione è stata ritenuta applicabile all’esclusione dal concorso del candidato recentemente licenziato per motivi disciplinari, senza necessità di una ponderazione ulteriore, considerata la recentezza del licenziamento e il fatto che il divieto riguardava lo stesso impiego presso la medesima amministrazione.

  • art. 2 d.P.R. n. 3/1957

    La disposizione è stata considerata, insieme all’art. 2 del d.P.R. n. 487/1994, ulteriore fondamento regolamentare della preclusione alla partecipazione al concorso da parte di chi fosse stato licenziato per motivi disciplinari.

  • art. 97, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 267/2000

    il segretario comunale “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco”

    La norma consente di attribuire al segretario comunale ulteriori funzioni, anche gestionali e dirigenziali, quando ciò sia previsto dallo statuto o dai regolamenti o conferito dal sindaco.

  • art. 24, commi 3 e 4, l.r. n. 12/2006

    La questione sull’interpretazione alternativa o cumulativa dei requisiti specifici per la dirigenza dei servizi sociali non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse, essendo comunque legittima l’esclusione per la mancanza del requisito generale.

  • art. 51 Cost.

    Il diritto di accesso agli uffici pubblici è stato considerato nel bilanciamento con i principi di buon andamento e imparzialità, senza ritenere irragionevole la preclusione applicata al candidato.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sono stati valorizzati per ritenere costituzionalmente compatibile la previsione di esclusione fondata sul precedente licenziamento disciplinare recente.

  • art. 97, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione è stata letta come norma aperta, idonea a consentire l’attribuzione al segretario comunale di funzioni ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate, in conformità alle fonti organizzative dell’ente.

Massime di principio

  • La Conferenza dei Sindaci o altro organismo politico può esprimere indirizzi sulla programmazione e sulla scelta generale del modello organizzativo, senza incorrere in incompetenza quando la determinazione concreta dei requisiti concorsuali, della commissione, delle prove e dei criteri di valutazione sia rimessa all’organo gestionale competente.
  • Il segretario comunale può svolgere, anche in un ente di dimensioni non ridotte, funzioni dirigenziali o gestionali ulteriori rispetto ai compiti ordinari, purché tale attribuzione trovi fondamento nell’art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, nello statuto o nei regolamenti dell’ente e in uno specifico conferimento del sindaco; l’incarico può essere provvisorio o ad interim in caso di vacanza o assenza del titolare.
  • La preclusione alla partecipazione ai concorsi pubblici derivante da un precedente licenziamento disciplinare non è irragionevole, quando il licenziamento sia recente e il divieto riguardi la partecipazione a una selezione per il medesimo impiego presso la stessa amministrazione; in tale situazione non ricorrono né un divieto indefinito di accesso al pubblico impiego né l’alterità del posto di impiego che avevano fondato la diversa esigenza di ponderazione individuata dalla Corte costituzionale.
  • In appello, la censura relativa a un ulteriore requisito di partecipazione è inammissibile per difetto di interesse quando, anche eliminando o modificando tale requisito, l’appellante resterebbe comunque escluso per la mancanza di un distinto requisito generale.
  • Le censure concernenti calendario delle prove, composizione della commissione o mancata esclusione del vincitore sono prive di interesse per il candidato già legittimamente escluso, poiché eventuali illegittimità successive non possono ledere la sua sfera giuridica.
  • La verifica della natura ritorsiva del licenziamento disciplinare e delle conseguenze restitutorie appartiene alla giurisdizione civile; il giudice amministrativo può tuttavia valutare la legittimità dell’esclusione concorsuale sulla base dei requisiti normativi e del bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDirigenza e incarichiOrgani degli enti localiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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