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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38763/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per due motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché la notifica era stata effettuata presso il difensore che aveva rifiutato la domiciliazione invece di essere tentata presso il nuovo domicilio indicato dall'imputato con atto depositato il 22/07/2022; il difensore ha tempestivamente e reiteratamente eccepito la nullità; 2) diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), dedotta anche alla luce di dichiarazioni confessorie del Basile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notificazione del decreto di citazione in appello era stata eseguita presso il difensore che aveva rifiutato la domiciliazione, senza tentare la notifica al nuovo domicilio regolarmente dichiarato, pertanto la notifica è nulla. Poiché il reato contestato (esercizio abusivo della professione, fatto indicato in data 11/04/2016) si è estinto per prescrizione dopo la sentenza di secondo grado, la Corte ha disposto l'immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Non sono stati disposti accoglimenti nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo elementi in evidenza per una pronuncia assolutoria.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la notificazione ex art. 161, comma 4, presso il difensore non sia valida quando il difensore ha espresso il rifiuto di domiciliazione e il difensore stesso non è stato preventivamente interpellato al domicilio effettivo indicato dall'imputato; in tali casi la notifica deve essere tentata presso il domicilio formalmente dichiarato dall'imputato

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Il rifiuto del difensore di accettare notificazioni ai sensi di questa disposizione impedisce la domiciliazione presso lo studio del difensore e obbliga l'amministrazione della notifica a rivolgersi al domicilio dichiarato dall'imputato

  • art. 131-bis, cod. pen.

    La questione relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità è stata sollevata dal ricorrente ma non è stata decisa dalla Corte in quanto la pronuncia è stata determinata dall'accoglimento del primo motivo e dall'intervenuta prescrizione; in generale la applicazione dell'art. 131-bis richiede valutazione concreta della offensività e degli effetti del fatto

  • art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Comma 1: ove il reato sia estinto, il giudice deve dichiararlo immediatamente; comma 2: la declaratoria di estinzione non esclude la possibilità di pronunciarsi nel merito con assoluzione se dai documenti emergono elementi di evidenza a favore dell'imputato. Nel caso di specie è stata applicata la declaratoria di estinzione (comma 1) in mancanza di elementi in evidenza per una assoluzione (comma 2)

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    La trattazione del ricorso in Cassazione si è svolta a trattazione scritta ai sensi della norma che disciplina il procedimento scritto in Cassazione (richiamata per motivi procedurali)

Massime di principio

  • Se il difensore ha formalmente rifiutato la domiciliazione, le notifiche non possono essere regolarmente eseguite presso il suo studio: l'ufficio notificante deve prima tentare la notifica al domicilio che l'imputato ha successivamente dichiarato.
  • Le eccezioni di nullità notificate tempestivamente e reiteratamente dal difensore preservano il diritto dell'imputato e possono determinare l'annullamento della sentenza se la notifica è effettivamente irregolare.
  • Quando una nullità procedurale comporta l'annullamento della sentenza e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, salvo che non emerga in modo evidente motivazione per l'assoluzione (art. 129, comma 2).
  • La domanda di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione fattuale dell'offensività e non è automatica in presenza di confessioni; se la causa di estinzione per prescrizione sopravviene, il giudice può non decidere sul merito di tale richiesta.
  • Per evitare nullità, è essenziale aggiornare tempestivamente il domicilio processuale e comunicare in modo formale al difensore eventuali rifiuti o cambi di domicili; gli uffici devono verificare le dichiarazioni di domiciliazione prima di procedere alle notifiche.

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