Cassazione Civile, Sentenza n. 1287/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società controllante un atto di recupero relativo a compensazioni dell'IVA di gruppo, concernenti in particolare un credito attribuito a una società controllata e ritenuto dall'Ufficio derivante da operazioni inesistenti. La contribuente aveva impugnato l'atto e aveva perso in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 28 gennaio 2014, aveva accolto l'appello, ritenendo che l'atto di recupero fosse nullo perché alla controllante, quale coobbligata solidale, avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di accertamento prodromico emesso nei confronti della controllata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello della contribuente fosse inammissibile per mancanza di specifiche censure contro la sentenza di primo grado. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2909 c.c. e il terzo quella dell'art. 101 c.p.c.; entrambi presupponevano l'accoglimento del primo motivo e la conseguente definitività delle statuizioni di primo grado. Con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'Agenzia ha censurato la violazione dell'art. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972 e del d.m. 13 dicembre 1979, contestando che la mancata notifica alla controllante dell'avviso di accertamento rivolto alla controllata determinasse la nullità dell'atto di recupero. Il quinto motivo era formulato in via subordinata. La contribuente aveva inoltre chiesto l'interruzione del giudizio in conseguenza della sopravvenuta amministrazione straordinaria.
La decisione
La Corte ha escluso l'interruzione del giudizio di legittimità per la sopravvenuta amministrazione straordinaria. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il giudice d'appello aveva ricostruito il contenuto della decisione di primo grado e le censure formulate in appello; secondo il criterio richiamato dalla Corte, l'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice d'appello è sindacabile in cassazione nei limiti del controllo sulla logicità e congruità della motivazione. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo, dipendenti dall'accoglimento del primo, nonché il quinto, proposto in via subordinata rispetto al quarto. La Corte ha accolto il quarto motivo: nel regime dell'IVA di gruppo applicabile ratione temporis, la controllante presenta la propria dichiarazione e quelle delle controllate, ne assume i contenuti mediante la sottoscrizione del proprio legale rappresentante e beneficia della compensazione o del rimborso dell'eccedenza; perciò il controllo e l'accertamento possono essere esercitati nei confronti della sola controllante, senza una preventiva rettifica delle dichiarazioni delle controllate e senza che sia necessaria la previa notifica alla controllante dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della controllata. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'impugnazione originaria della contribuente. Ha compensato tutte le spese, considerando che l'indirizzo della Corte si era formato dopo il deposito del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Per conseguenza l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile.
Nel regime dell'IVA di gruppo applicabile ratione temporis, l'accertamento relativo ai crediti utilizzati nella liquidazione di gruppo può essere svolto direttamente nei confronti della società controllante, soggetto che presenta la dichiarazione di gruppo e al quale spettano il rimborso o la compensazione dell'eccedenza detraibile, senza preventiva rettifica delle dichiarazioni delle controllate.
d.m. 13 dicembre 1979
La speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti iva vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale iva a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante.
La disciplina della liquidazione IVA di gruppo si fonda sulla presentazione, da parte della controllante, della propria dichiarazione e di quelle delle controllate, i cui contenuti sono assunti dalla controllante con la sottoscrizione del suo legale rappresentante; ciò giustifica l'esercizio del controllo nei confronti della controllante.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Con la sentenza impugnata il giudice d’appello ha operato la ricognizione della materia giustiziabile, dando conto del contenuto della sentenza di primo grado ed enumerando le censure a suo avviso proposte con l’appello contro di essa.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la sentenza regionale avesse ricostruito il contenuto della decisione di primo grado e le censure d'appello, sicché la doglianza di inammissibilità dell'appello non poteva essere accolta nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In accoglimento di questo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.
Accolto il motivo di ricorso per violazione di legge, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Col primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, là dove il giudice d’appello non ha rilevato, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’appello, perchè inidoneo a censurare la sentenza di primo grado per mancanza di specifiche censure.
La norma è richiamata quale base processuale della censura di nullità della sentenza per violazione delle regole processuali; nel caso concreto la censura, riferita alla pretesa inammissibilità dell'appello, è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione delle regole sulla specificità dei motivi d'appello.
art. 2909 c.c.
La declaratoria d’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e del terzo, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., i quali pur sempre postulano l’accoglimento del primo e quindi la definitività delle statuizioni della sentenza del primo grado, asseritamente non impugnate in maniera adeguata.
La censura fondata sull'autorità del giudicato è rimasta assorbita perché dipendeva dall'accoglimento del motivo relativo all'inammissibilità dell'appello e alla conseguente definitività delle statuizioni di primo grado.
art. 101 c.p.c.
La declaratoria d’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e del terzo, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., i quali pur sempre postulano l’accoglimento del primo e quindi la definitività delle statuizioni della sentenza del primo grado, asseritamente non impugnate in maniera adeguata.
La doglianza relativa all'art. 101 c.p.c. è stata assorbita, poiché presupponeva l'accoglimento della censura sulla pretesa inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel regime dell'IVA di gruppo disciplinato ratione temporis dall'art. 73 del d.P.R. n. 633/1972, la controllante che presenta la dichiarazione propria e quelle delle controllate, assumendone i contenuti mediante la sottoscrizione del legale rappresentante, è il soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi dichiarativi e a favore del quale matura il diritto al rimborso o alla compensazione dell'eccedenza detraibile. Il controllo e l'accertamento possono quindi essere svolti nei suoi confronti senza preventiva rettifica delle dichiarazioni delle controllate e senza necessità di notificare alla controllante l'avviso di accertamento emesso verso la controllata.
- L'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda giudiziale compiuta dal giudice d'appello è sindacabile in cassazione limitatamente alla logicità e congruità della motivazione; a tal fine la volontà della parte va ricostruita in relazione alle finalità perseguite mediante criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri dell'interpretazione negoziale.
- La Corte di cassazione, quando accoglie un motivo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1299/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1298/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1300/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1289/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1288/2020 del 22/01/2020
- Sentenza civile · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1302/2020 del 22/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →