Cassazione Penale, Sentenza n. 5742/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. per la confisca per equivalente ex art. 12‑bis d.lgs. n.74/2000. La ricorrente denunciava la violazione dell'art. 1 cod. proc. pen., sostenendo che l'ordinanza si era fondata su una presunta intestazione fittizia degli strumenti (conto corrente e cassetta di sicurezza) emersa solo in sede esecutiva dalla polizia giudiziaria e non nel provvedimento origine, e che il Tribunale avrebbe illegittimamente ratificato ex post un difetto originario del decreto del G.i.p.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il sequestro disposto dal G.i.p. per l'importo di 192.865,00 euro come profitto del reato di cui all'art.5 d.lgs. n.74/2000. La Guardia di Finanza, in esecuzione, aveva vincolato somme e il contenuto di una cassetta di sicurezza intestati alla ricorrente perché l'indagato (il marito) aveva una delega ad operare senza limitazioni e le dichiarazioni della Galli circa la presenza di risparmi personali non avevano riscontri documentali nella fase cautelare. La Corte ha confermato il principio secondo cui una delega ad operare non limitata è idonea a dimostrare la disponibilità dell'indagato sulle somme, e ha distinto il caso in esame da ipotesi in cui la polizia, senza un provvedimento che individui beni 'nella disponibilità', proceda a sequestri su beni intestati a terzi; qui il provvedimento originario indicava il sequestro anche su beni "nella diretta disponibilità" degli indagati, per cui la valutazione della disponibilità effettuata in sede esecutiva è stata ritenuta corretta. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di legalità/formalità del provvedimento; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel caso concreto
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
Norma che consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato; il giudice può indicare l'ammontare del profitto e disporre il vincolo su beni ovvero su beni 'nella diretta disponibilità' degli indagati
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Reato fiscale contestato (costituisce la fonte del profitto oggetto di sequestro)
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23046/2020 (Cavinato) e altre pronunce citate
Precedenti che affermano che una delega ad operare priva di limitazioni è sufficiente a dimostrare la disponibilità dell'indagato sulle somme depositate; altre pronunce richiamate precisano invece che, se la polizia esegue sequestri su beni di terzi senza un provvedimento che consenta l'apprensione di beni 'nella disponibilità' dell'indagato, il giudice deve valutare più stringentemente l'intestazione fittizia
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice può disporre il vincolo anche su beni non formalmente intestati all'indagato se ritiene che siano 'nella diretta disponibilità' dello stesso; ciò va chiaramente indicato e motivato nel provvedimento originario
- Una delega ad operare su un conto corrente, se priva di limitazioni, costituisce indizio forte (nella fase cautelare) della disponibilità dell'indagato sulle somme e può legittimare il sequestro di somme intestate a terzi
- Il terzo intestatario che contesta il sequestro deve fornire, con tempestività e documentazione, elementi concreti che provino la provenienza lecita e la titolarità effettiva delle somme (es. movimenti, fonti di reddito comprovate) per riuscire a sottrarre i fondi al vincolo cautelare
- È illegittimo che la polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza un provvedimento che lo autorizzi, sequestri beni di terzi per poi far emergere in sede esecutiva la presunta intestazione fittizia; in tali ipotesi il giudice deve svolgere una valutazione più rigorosa sull'effettiva disponibilità
- Per difendere adeguatamente un terzo intestatario è utile chiedere che il provvedimento cautelare espliciti i presupposti della disponibilità (deleghe, rapporti finanziari, operatività) e, se possibile, produrre documentazione probatoria già nella fase cautelare
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