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Sentenza

Sentenza n. 3289/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento con cui è stato comunicato, mediante pubblicazione sul portale Formez PA in data 28.10.2025, l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell’Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), svoltasi in data 22.10.2025 ore 12:00, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 20/30 ed è stata dichiarata “NON SUPERATA”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice, i criteri di valutazione, la banca dati dei quesiti e delle risposte corrette.

Giustizia amministrativa202515829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, nella parte in cui alla candidata è stato attribuito il punteggio di 20/30 ed è stata dichiarata non idonea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, contestando il quesito n. 24. Alla domanda relativa al sinonimo del verbo "inferire", l'Amministrazione aveva indicato come unica risposta corretta "arguire", mentre la candidata aveva risposto "infliggere". La ricorrente ha dedotto che entrambe le risposte fossero corrette secondo le principali fonti linguistiche italiane e che, in assenza di un contesto specifico, il quesito fosse ambiguo e non consentisse di individuare un'unica soluzione. Ha quindi contestato il mancato riconoscimento del punteggio positivo e l'applicazione della penalità, chiedendo l'annullamento dell'esito e degli atti connessi. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non fosse estraneo al procedimento, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli atti censurati. Nel merito, il ricorso è stato accolto mediante richiamo a un precedente della stessa Sezione. Il quesito n. 24 è stato ritenuto ambiguo perché consentiva due risposte corrette: "arguire", verbo intransitivo riferibile a un contesto astratto o logico, e "infliggere", verbo transitivo, entrambe considerate sinonimi di "inferire" secondo i dizionari della lingua italiana. Di conseguenza, non avrebbe dovuto essere applicata la penalità di 0,25 punti e avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio positivo di 0,75. Alla ricorrente deve quindi essere riconosciuto un punto ulteriore, pari alla somma del punteggio positivo e del recupero della penalità erroneamente applicata. Le Amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare quando siano rispettati i termini previsti e siano complete il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 74 c.p.a.

    richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

    La Sezione ha motivato la decisione in forma semplificata mediante richiamo a un precedente conforme, ritenuto applicabile alla fattispecie.

Massime di principio

  • In una prova concorsuale a risposta multipla, il quesito è illegittimo quando, secondo le principali fonti linguistiche richiamate dal giudice, consente più risposte corrette in assenza di un contesto idoneo a selezionarne una sola.
  • Quando una domanda concorsuale presenta due risposte corrette, l'Amministrazione non può applicare la penalità prevista per la risposta errata al candidato che abbia scelto una delle opzioni corrette e deve riconoscere il punteggio positivo spettante, oltre a recuperare la penalità illegittimamente applicata.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e può essere considerato legittimato passivamente, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli specifici atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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