Ordinanza n. 80/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 221 del 2026: - del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, prot. n. P-PO/L/Q/2025/100166, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato in data 05/09/2025 e notificato in pari data, relativo all’istanza presentata dalla società Magliana Service S.r.l. in favore del ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. quanto al ricorso n. 222 del 2026: - del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, prot. n. P-PO/L/Q/2025/100134, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato in data 02/09/2025 e notificato in pari data, relativo all’istanza presentata dalla società Magliana Service S.r.l. in favore del ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoche dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due cittadini stranieri hanno impugnato, con domande cautelari incidentali, i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato relativi ad assunzioni quali operai edili da parte della medesima impresa. La revoca era motivata dalla rilevata incompetenza territoriale, ritenuta radicata presso gli uffici della provincia di Milano. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, difficoltà di inserimento della sede di svolgimento della prestazione lavorativa nelle procedure telematiche di presentazione delle istanze entrate in vigore dal 2025, con conseguenti questioni circa l'individuazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il Collegio ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Quanto alle domande cautelari, ha ritenuto che le questioni giuridiche relative al funzionamento delle procedure telematiche dal 2025, alle difficoltà di indicazione della sede di lavoro e all'individuazione della competenza territoriale richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito; non ha quindi definito in via cautelare la legittimità delle revoche. Ha tuttavia respinto la sospensione degli atti impugnati perché non risultava il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. I ricorrenti non erano ancora entrati in Italia né disponevano del visto d'ingresso; il rischio di perdita della quota flussi dell'annualità di riferimento non è stato ritenuto irreversibile, potendo essi fruire, in caso di esito favorevole nel merito, delle quote delle annualità successive. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico all'ordinata gestione dei flussi migratori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale parametro per l'individuazione della competenza territoriale amministrativa nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 55 c.p.a.
La sospensione cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato dipende dall'interpretazione delle procedure telematiche di presentazione delle istanze e dall'individuazione della sede di lavoro rilevante per la competenza territoriale, la questione può richiedere un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria della fase cautelare.
- La sospensione cautelare di una revoca di nulla osta al lavoro subordinato non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile; il rischio di perdere la quota flussi dell'annualità di riferimento non è di per sé irreversibile se, in caso di esito favorevole nel merito, l'interessato può fruire delle quote relative ad annualità successive.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a lavoratori stranieri non ancora entrati in Italia e privi del visto d'ingresso, l'interesse pubblico all'ordinata gestione dei flussi migratori può prevalere sull'interesse individuale alla conservazione immediata del nulla osta, quando non sia dimostrata l'irreparabilità del pregiudizio.
- Ricorsi distinti possono essere riuniti quando presentano connessione oggettiva, in particolare se riguardano provvedimenti omogenei adottati dalla stessa amministrazione e fondati sulla medesima questione di competenza territoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →