Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19262/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 311 c.p.p. contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza dell'associazione criminale dedita alla coltivazione e commercializzazione di canapa e alla sua partecipazione alla stessa (sostenendo che le risultanze indicano al più un concorso in reato continuato e non un 'pactum sceleris' e una affectio societatis); 2) la mancanza di motivazione circa l'attribuzione al prevenuto di un ruolo apicale nella presunta consorteria, con argomentazioni aspecifiche del Tribunale del Riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso si risolve in una richiesta di riesame degli elementi di fatto e degli indizi, ossia in una diversa valutazione del compendio probatorio, sindacabile in sede di legittimità solo se si denunci la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame logica e non contraddittoria, fondata sulle conversazioni intercettate e su altre risultanze investigative che dimostrano la partecipazione stabile del ricorrente alle attività associative (partecipazione agli utili, finanziamento degli acquisti, detenzione e lavorazione della sostanza, conversazioni su vendite e recupero crediti). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari: nella specie il ricorso è stato valutato e ritenuto inammissibile perché si limitava a criticare la valutazione di merito degli elementi indiziari senza dedurre vizi di diritto o manifesta illogicità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato come norma procedurale collegata al deposito delle conclusioni del Procuratore generale; qui la Procura generale ha riportato e depositato le proprie conclusioni richiedendo l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e prevede la sanzione in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa; applicata qui per liquidare euro 3.000.

  • artt. 99 cod. pen., 110 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 309/90 (nelle varie specificazioni citate)

    Norme richiamate nel capo di imputazione relative ai delitti contestati (associazione, concorso nei reati, e reati in materia di stupefacenti): la motivazione del Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente a reati commessi in concorso e all'attività del sodalizio dedito alla coltivazione e commercializzazione della canapa.

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso ordinanze cautelari, non è ammessa una mera rivalutazione del materiale probatorio: il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme di diritto o la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Se il giudice di merito espone una motivazione logica e coerente, fondata su elementi investigativi (es. intercettazioni, riscontri, attività di indagine tradizionale), la Corte di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi occorre indicare punti specifici e vizi di legittimità (inadatte richiamo a elementi probatori, contraddizioni interne alla motivazione, violazione di norme procedurali) e non limitarsi a sostenere una diversa ricostruzione fattuale.
  • Il ricorso infondato o meramente meramente riformatore rispetto alla valutazione probatoria può comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto necessario valutare con attenzione la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre il ricorso in cassazione.
  • Nei casi di imputazioni associative con base familiare e prove basate su intercettazioni e scambi economici (spartizione utili, finanziamenti, partecipazione alla detenzione e lavorazione della sostanza), il giudice è legittimato a inferire la partecipazione stabile e il ruolo apicale se la motivazione raccorda coerentemente tali elementi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.