Cassazione Penale, Sentenza n. 34516/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (fatto del 13/04/2012). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., contestando il rigetto dell'istanza di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità da parte della Corte di appello: quest'ultima aveva escluso l'applicabilità del beneficio richiamando la modifica normativa intervenuta nel 2019 che rende inapplicabile la causa di non punibilità per reati commessi contro pubblici ufficiali, ma il ricorrente ha osservato che il fatto era anteriore alla novella e quindi doveva valutarsi la disciplina vigente al momento del fatto (principio di lex mitior).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Il Supremo Collegio ha stabilito che la modifica normativa del 2019, che esclude l'applicazione della causa di non punibilità per taluni delitti commessi contro pubblici ufficiali, è più sfavorevole e non può essere applicata retroattivamente al fatto commesso il 13/04/2012; pertanto la Corte d'appello, in sede di rinvio, dovrà applicare la normativa e i principi (lex mitior) vigenti all'epoca del fatto e valutare se ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma prevede la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto che la modifica del secondo comma intervenuta nel 2019, che esclude l'applicazione della causa per alcuni reati commessi contro pubblici ufficiali, non possa essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente; la causa di non punibilità è considerata parte della disciplina sostanziale rilevante per il principio della lex mitior.
art. 16, comma 1, lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. L. 8 agosto 2019, n. 77
Dispositivo legislativo che ha modificato l'art. 131-bis c.p. inserendo il secondo comma che esclude l'applicazione della causa di non punibilità per reati (tra cui l'art. 337 c.p.) commessi nei confronti di pubblici ufficiali. La Corte ne ha riconosciuto la natura peggiorativa e quindi inapplicabile retroattivamente.
artt. 336, 337, 341-bis cod. pen.
Reati citati nel secondo comma di art. 131-bis dopo la modifica del 2019 come esempi di delitti ritenuti meritevoli di speciale protezione quando commessi contro pubblici ufficiali; la modifica ha escluso per tali reati la causa di non punibilità, ma solo con efficacia prospettica.
art. 25, secondo comma, Cost.
Principio costituzionale della legalità e della non retroattività della legge penale più grave. La Corte lo ha richiamato per affermare l'applicazione della lex mitior (norma più favorevole vigente al momento del fatto).
art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come principio convenzionale che vieta l'applicazione retroattiva di norme penali più sfavorevoli; utilizzato insieme all'art. 25 Cost. per sostenere la necessità di applicare la normativa più favorevole al reo.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Richiamato nel testo come norma che recepisce il principio della lex mitior nell'ordinamento penale: le modifiche sostanziali della normativa penale devono essere valutate in termini di favorevolezza e applicate secondo il principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole.
Massime di principio
- Quando una norma penale è stata resa più severa dopo la commissione del fatto, la modifica peggiorativa non può essere applicata retroattivamente: si deve applicare la "lex mitior" vigente al momento del fatto.
- Le cause di non punibilità (es. particolare tenuità dell'offesa) fanno parte della disciplina sostanziale e rientrano nella valutazione della lex mitior; quindi una loro soppressione o limitazione successiva non può precluderne l'applicazione ai fatti anteriori alla modifica.
- Se un reato è elencato da una successiva disposizione come escluso dalla causa di non punibilità, tale esclusione opera solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della modifica; per i fatti anteriori il giudice deve valutare i presupposti del beneficio alla luce della normativa previgente.
- In situazioni simili è importante rilevare e documentare la data di commissione del fatto e proporre espressamente l'applicazione della disciplina vigente a quel momento (eccezione di lex mitior), chiedendo al giudice di valutare la particolare tenuità o altri presupposti di non punibilità.
- In sede di rinvio il giudice dovrà verificare concretamente i requisiti della particolare tenuità (o di altra causa di non punibilità), non è sufficiente un mero richiamo formale: va valutato il complessivo trattamento riservato al reo alla data del fatto.
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