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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38066/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel dispositivo sulle spese, aveva indicato come soggetto condannato al pagamento delle spese l'INPS, pur essendo quest'ultimo estraneo al giudizio. Dal contesto dell'ordinanza precedente risultava invece che il ricorso dell'assicurato era stato dichiarato inammissibile e che la condanna alle spese doveva gravare sul medesimo ricorrente soccombente. Il motivo del ricorso per correzione consiste quindi nella correzione di un mero errore materiale nella parte dispositiva, dovuto a svista nella indicazione del nominativo della parte tenuta alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto integrato un errore materiale percepibile ictu oculi, poiché l'INPS non era parte del procedimento e dalla motivazione dell'ordinanza n. 14648 del 2022 emergeva chiaramente che la condanna alle spese doveva riguardare il ricorrente soccombente. Ha pertanto accolto l'istanza e ordinato la correzione del dispositivo, sostituendo al nominativo "INPS" quello di "Antonio Di Sarno" nel punto in cui era stata disposta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto di natura amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale non partecipata sono state comunicate alle parti secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • L'errore materiale è correggibile quando non incide sul contenuto sostanziale della decisione ma deriva da una svista nella manifestazione grafica del pensiero del giudice, ed è rilevabile immediatamente dal testo del provvedimento e dagli atti di causa.
  • L'inesatta indicazione di una parte nel dispositivo non determina nullità se dal contesto della decisione e dagli atti processuali sia possibile individuare senza incertezza il soggetto effettivamente inciso dalla pronuncia.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si fa luogo a una regolazione delle spese, poiché si tratta di un procedimento di natura amministrativa che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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