Cassazione Penale, Sentenza n. 27897/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che l'atto di impugnazione trasmesso via PEC il 2/9/2024 non era stato valutato dalla sentenza impugnata. Per questo vizio procedurale ha annullato la sentenza di appello e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio, anche in ordine agli effetti civili. Decisione pronunciata il 12 maggio 2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno denunciato il mancato esame, da parte della Corte d'appello di Messina, dell'appello da loro proposto: con atto trasmesso tramite PEC il 2 settembre 2024 i ricorrenti avevano dedotto l'insussistenza del fatto e la loro innocenza, ma la sentenza impugnata non contiene valutazione di quell'impugnazione. Sul punto chiedono l'annullamento della sentenza, anche delle statuizioni civili adottate.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Norma che indica il reato per cui i ricorrenti erano imputati; nella decisione di Cassazione è citata come riferimento del titolo di accusa, ma la pronuncia cassazionale non entra nel merito della sussistenza del reato, rilevando invece un vizio processuale (mancato esame dell'impugnazione).
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata nella motivazione della sentenza impugnata (collegata alla precedente decisione di assoluzione), ma la Cassazione non ne valorizza il contenuto sostanziale: il rilievo è esclusivamente procedurale rispetto all'omessa valutazione dell'appello.
Massime di principio
- Il mancato esame di un atto di impugnazione da parte del giudice d'appello costituisce un vizio procedurale rilevante che può determinare l'annullamento della pronuncia con rinvio per nuovo giudizio.
- La prova della tempestiva proposizione e trasmissione dell'impugnazione (es. ricevuta PEC, data di invio) è cruciale: se esiste una traccia formale dell'impugnazione non valutata, la Corte di legittimità può accogliere il ricorso per cassazione.
- L'annullamento per omissione di decisione sugli appelli comporta in genere il rinvio ad altra sezione del medesimo giudice d'appello affinché il giudizio sia nuovamente svolto, anche quanto alle eventuali statuizioni civili.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare immediatamente i registri del procedimento e richiedere l'inserimento in udienza o un'informazione al cancello per evitare che una impugnazione resti inevaluata; in caso di omissione, va valutata la possibilità di ricorso per cassazione per violazione del diritto di difesa.
- La Cassazione, quando accerta un vizio formale/procedurale di tale natura, non decide nel merito ma ritorna la materia al giudice di merito per consentire la rinnovata valutazione delle posizioni sostanziali delle parti.
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