Cassazione Penale, Sentenza n. 31534/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per due motivi principali: (I) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo, tramite la testimonianza dell'ispettrice Forgione, di informazioni foniche derivanti da intercettazioni disposte in un altro procedimento (Procura di Torino, R.G. 29432/06) senza deposito di brogliacci e trascrizioni e senza i presupposti di necessità; (II) vizio di motivazione e insufficienza probatoria circa la partecipazione dell'imputato al reato, in quanto l'identificazione si fonderebbe su un presunto riconoscimento vocale della teste e su una travisata ricostruzione di 14 conversazioni attribuite a coppie di interlocutori diverse; richiesta di assoluzione o, in subordine, dichiarazione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, aspecifici e privi di autosufficienza, non confrontandosi con la ricostruzione probatoria dettagliata della Corte territoriale e con la motivazione del primo grado, che si integrano. La Corte ha confermato la possibilità di utilizzare in giudizio l'accertamento fonico operato dalla teste e ha richiamato precedenti secondo cui il riconoscimento informale della voce è un dato fattuale utilizzabile nel giudizio. Inoltre, si è osservato che l'omesso deposito dei decreti autorizzativi e delle registrazioni, pur rilevante, non produce automaticamente l'inutilizzabilità salvo che la nullità non sia tempestivamente dedotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 74 comma 4
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; la fattispecie contestata (ceduta di 60,464 kg di hashish) rientra nella previsione di rilevante entità prevista dall'articolo.
Codice di procedura penale, art. 266
Richiamato dalla Corte per sottolineare che, a certe condizioni, intercettazioni o elementi ricavati da esse possono essere utilizzati nel giudizio; l'uso non è automaticamente escluso se provenienti da altro procedimento.
Codice di procedura penale, art. 270
Norma che disciplina l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte ha ritenuto che la testimonianza di riconoscimento fonico non integra necessariamente l'illegittimo utilizzo dei risultati di intercettazioni di altro procedimento e che l'asserita violazione non è stata adeguatamente dedotta.
Codice di procedura penale, art. 271
Citato in relazione alle conseguenze dell'omesso deposito degli atti di intercettazione: la Corte osserva che non è prevista automaticamente l'inutilizzabilità, ma la disciplina può comportare la nullità se tempestivamente denunciata.
Cass. Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020
Giurisprudenza richiamata per il principio che il riconoscimento informale della voce da parte di un teste dopo l'ascolto di una registrazione costituisce accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio e compatibile con il libero convincimento del giudice.
Massime di principio
- Il riconoscimento fonico operato da un teste in dibattimento può essere valutato come elemento di prova e non è automaticamente escluso come "testimonianza de relato" se si tratta di un dato fattuale desunto dall'ascolto.
- Le doglianze generiche, non autosufficienti e non confrontanti punto per punto la motivazione delle decisioni di merito rendono il ricorso per cassazione inammissibile.
- Le motivazioni dei diversi gradi di merito, quando conformi e complementari, si considerano unificate: l'analisi della Corte di cassazione deve confrontarsi con l'insieme organico della motivazione di primo e secondo grado.
- L'utilizzo in giudizio di intercettazioni o elementi estratti da esse provenienti da altro procedimento non è sempre vietato; la loro utilizzabilità e le eventuali sanzioni (nullità) dipendono dalle condizioni di utilizzazione e dalla tempestività delle eccezioni processuali.
- L'omesso deposito degli atti autorizzativi e delle registrazioni può dare luogo a nullità ma, secondo la giurisprudenza richiamata, non determina automaticamente l'inutilizzabilità se non è stata tempestivamente dedotta la violazione.
- Per contestare efficacemente l'utilizzo di intercettazioni provenienti da altro procedimento è necessario dedurre specificamente le violazioni procedurali e dimostrare il nesso di illegittimità; l'assenza di dettaglio rende il motivo inammissibile.
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