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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03332/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente, titolare di una ditta individuale, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, con cui, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione, era stato determinato un reddito imponibile di euro 174.845,81 sulla base di versamenti e prelevamenti ritenuti ingiustificati su conti correnti intestati alla ditta. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello rilevando che non era stata provata la riferibilità esclusiva delle movimentazioni al convivente della contribuente e che l'esito del processo penale, nel quale la stessa era stata assolta per difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato, non escludeva la disponibilità da parte sua delle somme transitate sui conti. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 654 e 116 c.p.c., nonché per difetto o illogicità di motivazione sulla pretesa efficacia vincolante del giudicato penale; la ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice tributario avesse erroneamente trascurato gli effetti della sentenza penale assolutoria e che i conti e le somme non fossero nella sua sostanziale disponibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva depositato né indicato dove reperire la sentenza penale richiamata, né ne aveva trascritto o riassunto il contenuto nel ricorso. La Corte ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque accertato, con valutazione di merito, la riferibilità formale e sostanziale dei conti alla ditta individuale e la disponibilità delle somme da parte della contribuente, sicché la diversa lettura dei fatti proposta in cassazione non era scrutinabile in mancanza degli adempimenti di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato se spettante.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Norma posta a base dell'accertamento induttivo del reddito in presenza di omessa dichiarazione e di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come parametro per la presunzione derivante da versamenti e prelevamenti sui conti correnti, la cui contestazione richiede una adeguata prova contraria.

  • art. 654 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario; la Corte rileva però che il motivo non è scrutinabile per difetto di autosufficienza.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica come requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: chi censura la valutazione di un documento deve indicarne la sede processuale e riprodurne o riassumerne il contenuto.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata per evidenziare l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la valutazione di un documento o di una sentenza di merito è inammissibile se il ricorrente non ne indica specificamente la sede processuale e non ne riporta almeno il contenuto essenziale nel ricorso, secondo il principio di autosufficienza.
  • La sentenza penale assolutoria non è di per sé sufficiente a escludere, nel giudizio tributario, la riferibilità delle movimentazioni bancarie al contribuente, quando il giudice di merito abbia accertato autonomamente la disponibilità sostanziale e formale dei conti e delle somme.
  • In presenza di accertamento fondato su movimentazioni bancarie non giustificate, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e puntuale sulla provenienza e sulla riferibilità delle somme, non essendo sufficiente una diversa ricostruzione dei fatti proposta in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito in assenza di una critica rituale e autosufficiente delle fonti documentali poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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