Regolamento (UE) 2022/719
Regolamento (UE) 2022/719 della Commissione Del 10 maggio 2022 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di tre indicazioni sulla salute presentate da operatori alimentari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione prende atto dei pareri scientifici negativi dell’EFSA, secondo cui non è stato dimostrato un rapporto di causa ed effetto tra le sostanze o i prodotti considerati e gli effetti fisiologici rivendicati. Di conseguenza, tali indicazioni non vengono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Rifiuto dell’autorizzazione di tre indicazioni sulla salute relative a Bi-07, caffè C21 e MenaQ7® ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari presentate nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare a quelle elencate nell’allegato del regolamento. Riguarda gli operatori del settore alimentare che hanno presentato le domande e, in via generale, l’uso di tali indicazioni nell’Unione europea. Le indicazioni respinte non sono incluse nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari
Il regolamento interviene nel sistema europeo delle indicazioni sulla salute disciplinato dal regolamento (CE) n. 1924/2006. In tale quadro, le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate solo se autorizzate dalla Commissione e inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione; la decisione deve tenere conto della valutazione scientifica dell’EFSA.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama il meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006: gli operatori del settore alimentare presentano la domanda all’autorità nazionale competente, che la trasmette all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. Sulla base del parere dell’EFSA, la Commissione decide se autorizzare o meno l’indicazione.
Indicazioni esaminate e esito della valutazione
Il provvedimento riguarda tre domande presentate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006:
- DuPont Nutrition Biosciences ApS, domanda EFSA-Q-2020-00024, su Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 e miglioramento della digestione del lattosio in soggetti con difficoltà di digestione del lattosio;
- Tchibo GmbH, domanda EFSA-Q-2019-00423, su caffè C21 e mantenimento dell’integrità del DNA nelle cellule corporee;
- NattoPharma ASA, domanda EFSA-Q-2019-00229, su MenaQ7®, vitamina K2 sotto forma di menachinone-7, e miglioramento della rigidità arteriosa.
Per tutte e tre le indicazioni l’EFSA ha concluso che, sulla base dei dati forniti, non era stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo della sostanza/alimento e l’effetto fisiologico rivendicato. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le indicazioni non siano conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco UE e non debbano essere autorizzate.
Effetti giuridici
L’articolo 1 dispone che le indicazioni elencate nell’allegato non sono incluse nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In termini pratici, ciò impedisce di presentare tali claim come indicazioni autorizzate ai sensi del diritto UE.
Allegato: indicazioni respinte
L’allegato identifica le indicazioni respinte, associandole alle pertinenti disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 5, e ai riferimenti dei pareri EFSA:
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07: Q-2020-00024;
- Caffè C21, miscela di puro caffè Arabica tostato (Coffea arabica L.) senza ingredienti diversi dal caffè: Q-2019-00423;
- MenaQ7®, vitamina K2 sotto forma di menachinone-7: Q-2019-00229.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio decisionale
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il provvedimento si inserisce nel sistema per cui le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione e inclusione nell’elenco UE delle indicazioni consentite.
Valutazione scientifica dell’EFSA e diniego di autorizzazione
Per ciascuna domanda presentata da DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH e NattoPharma ASA, la Commissione richiama i pareri dell’EFSA: EFSA-Q-2020-00024, EFSA-Q-2019-00423 e EFSA-Q-2019-00229. In tutti i casi l’Autorità ha concluso che non era stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo della sostanza/alimento e l’effetto rivendicato; pertanto le indicazioni non soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non devono essere autorizzate.
Indicazioni respinte
Sono respinte: l’indicazione su Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 relativa al miglioramento della digestione del lattosio in soggetti con difficoltà di digestione del lattosio; l’indicazione su caffè C21 relativa al mantenimento dell’integrità del DNA nelle cellule corporee; l’indicazione su MenaQ7®, vitamina K2 sotto forma di menachinone-7, relativa al miglioramento della rigidità arteriosa.
Effetto giuridico sull’elenco UE delle indicazioni consentite
L’articolo 1 stabilisce che le indicazioni elencate nell’allegato non sono incluse nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo afferma inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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