Regolamento (UE) 2022/732
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/732 della Commissione del 12 maggio 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2022 fino al 29 giugno 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le informazioni tecniche da usare, per un periodo limitato, nel calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvibilità II. Definisce in particolare le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, tutti riportati negli allegati. La misura è adottata con urgenza per garantire uniformità di calcolo e certezza giuridica, ed entra in applicazione dal 31 marzo 2022 nonostante la sua pubblicazione successiva.
Informazioni tecniche uniformi per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base delle imprese assicurative e riassicurative nel periodo 31 marzo 2022 - 29 giugno 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2022 al 29 giugno 2022. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate per ciascuna valuta interessata e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati; non risultano previste esclusioni ulteriori nel testo fornito. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/732 della Commissione
Il regolamento stabilisce informazioni tecniche uniformi per il periodo di riferimento dal 31 marzo 2022 al 29 giugno 2022, ai fini del calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione soggette a Solvibilità II. La finalità è garantire condizioni di calcolo omogenee nell’Unione, sulla base di dati di mercato aggiornati e pubblicati secondo la procedura prevista dalla direttiva 2009/138/CE.
Contesto normativo e finalità
Il testo richiama l’articolo 77 sexies della direttiva 2009/138/CE come base giuridica per la fissazione delle informazioni tecniche. Nei considerando si evidenzia che tali informazioni devono riflettere i dati di mercato della fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento applicabile; nel caso di specie, l’EIOPA ha trasmesso alla Commissione i dati di fine marzo 2022, pubblicati il 5 aprile 2022. La Commissione sottolinea inoltre la necessità di disponibilità immediata delle informazioni per ragioni prudenziali e di certezza giuridica.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2022 al 29 giugno 2022. Le informazioni tecniche sono destinate al calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, per ciascuna valuta e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati. Non risultano previste deroghe o esclusioni espresse nel testo fornito.
Informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rinvia all’allegato I, che contiene le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio. Tali strutture sono il riferimento tecnico da utilizzare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o per la volatilità. Le tabelle coprono una pluralità di valute e scadenze molto estese, fino a 150 anni.
Aggiustamento di congruità e spread fondamentali
L’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), rinvia all’allegato II, che contiene gli spread fondamentali da impiegare per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Il regolamento precisa che gli spread sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. Le tabelle distinguono tra esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e esposizioni verso enti finanziari, con applicazione per valuta, classe di merito di credito e durata; per alcune categorie è previsto che le durate da 11 a 30 anni assumano il valore della durata a 10 anni.
Aggiustamento per la volatilità
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rinvia all’allegato III, che riporta gli aggiustamenti per la volatilità da applicare ai diversi mercati assicurativi nazionali. Il regolamento li esprime in punti base e li associa alla valuta corrispondente e al singolo mercato nazionale. Per l’euro, il valore è pari a 6 punti base per tutti i mercati elencati; per altre valute i valori variano sensibilmente, includendo anche valori negativi in alcuni casi, come per il lev, il kuna, il franco svizzero e la corona islandese.
Entrata in vigore, applicazione e efficacia diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 31 marzo 2022. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri. Questa struttura consente di assicurare che le imprese utilizzino criteri tecnici comuni per l’intero periodo di segnalazione considerato, indipendentemente dalla data di invio delle segnalazioni alle autorità competenti.
Osservazioni operative per i professionisti
Per gli operatori assicurativi e per i consulenti che assistono nella vigilanza prudenziale, il regolamento assume rilievo pratico immediato perché determina i parametri numerici da inserire nei calcoli regolamentari del periodo indicato. In concreto, occorre verificare la valuta di riferimento, la corretta collocazione dell’esposizione nella tabella pertinente e la corrispondenza tra durata, classe di merito di credito e mercato assicurativo nazionale. Il rispetto puntuale degli allegati è essenziale per la corretta determinazione delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvibilità II.
Disposizioni principali
Uso obbligatorio delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche di cui al regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2022 al 29 giugno 2022 (articolo 1, paragrafo 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima (allegato I); gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (allegato III) (articolo 1, paragrafo 2).
Base normativa Solvibilità II
Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
Urgenza e applicazione anticipata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 marzo 2022 (articolo 2). Il considerando evidenzia l’esigenza di disponibilità immediata delle informazioni tecniche e la necessità, per ragioni prudenziali, di impiegare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Effetti giuridici e diretta applicabilità
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
Allegato I - tassi privi di rischio
L’allegato I riporta, per numerose valute, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio fino a 150 anni, da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o per la volatilità.
Allegato II - spread fondamentali
L’allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Le tabelle distinguono tra esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e esposizioni verso enti finanziari, con segmentazione per valuta, classe di merito di credito e durata.
Allegato III - aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica, per ciascuna valuta e mercato assicurativo nazionale, l’aggiustamento per la volatilità in punti base; ad esempio, per l’euro è pari a 6 punti base in tutti i mercati elencati, mentre per altre valute sono indicati valori specifici, anche negativi in alcuni casi.
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