Regolamento (UE) 2022/720
Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il precedente regime di esenzione per categoria degli accordi verticali, adeguandolo all'evoluzione dei mercati e del commercio elettronico. Stabilisce quando gli accordi verticali possono beneficiare dell'inapplicabilità dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, fissando una soglia di mercato del 30%, alcune esclusioni e un elenco di restrizioni fondamentali che fanno perdere l'esenzione. Introduce inoltre regole specifiche per la distribuzione selettiva ed esclusiva, per i servizi di intermediazione online e per la duplice distribuzione, nonché un periodo transitorio per gli accordi già in essere.
Esenzione per categoria, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, per determinati accordi verticali e pratiche concordate, con regole specifiche su quote di mercato, restrizioni hardcore, restrizioni escluse, distribuzione online e duplice distribuzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli accordi verticali e alle pratiche concordate tra imprese operanti a livelli diversi della catena di produzione o distribuzione, relativi all'acquisto, vendita o rivendita di beni o servizi, inclusi taluni accordi con associazioni di dettaglianti e talune clausole accessorie su diritti di proprietà intellettuale. L'esenzione opera solo se sia il fornitore sia l'acquirente non superano, ciascuno, la quota di mercato del 30% sul rispettivo mercato rilevante, con regole specifiche per accordi multilaterali, imprese collegate e superamento successivo della soglia. Restano esclusi o limitati gli accordi tra concorrenti, taluni obblighi e le restrizioni fondamentali elencate dal regolamento; il testo disciplina espressamente anche i servizi di intermediazione online, la duplice distribuzione e i casi in cui il fornitore sia al contempo concorrente sul mercato rilevante.
Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione relativo agli accordi verticali
Il regolamento disciplina l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, sostituendo il precedente regolamento (UE) n. 330/2010. La finalità è individuare gli accordi verticali che, per struttura di mercato e contenuto delle clausole, possono presumibilmente generare efficienze tali da compensare gli effetti restrittivi della concorrenza.
Ambito e logica dell'esenzione
Il testo copre gli accordi tra imprese che operano a livelli diversi della catena di produzione o distribuzione e che riguardano l'acquisto, la vendita o la rivendita di beni o servizi. Rientrano anche alcune clausole accessorie in materia di diritti di proprietà intellettuale, purché non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo e siano direttamente collegate all'uso o alla rivendita dei beni o servizi contrattuali.
L'esenzione per categoria si fonda su una presunzione di minore pericolosità anticoncorrenziale quando le quote di mercato di fornitore e acquirente non superano il 30% nei rispettivi mercati rilevanti. La disciplina è costruita per evitare che l'esenzione copra accordi capaci di eliminare la concorrenza su una parte sostanziale dei beni o servizi interessati.
Definizioni e nozioni operative
L'articolo 1 fornisce un apparato definitorio molto dettagliato, essenziale per la corretta qualificazione degli accordi. In particolare:
- gli "accordi verticali" sono accordi o pratiche concordate tra imprese collocate a livelli diversi della catena produttiva o distributiva;
- le "restrizioni verticali" sono quelle rientranti nell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
- sono definiti in modo autonomo i concetti di vendite attive e passive, distributori selettivi, distribuzione esclusiva e servizi di intermediazione online;
- per "obbligo di non concorrenza" rileva anche l'impegno ad acquistare oltre l'80% degli acquisti annui complessivi dal fornitore o da un soggetto da esso indicato.
La nozione di servizi di intermediazione online è adattata rispetto al regolamento (UE) 2019/1150, includendo i servizi della società dell'informazione che facilitano transazioni dirette sia tra imprese sia tra imprese e consumatori finali.
Accordi con associazioni, proprietà intellettuale e rapporti tra concorrenti
L'esenzione si estende a taluni accordi conclusi con associazioni di imprese, ma solo se tutti i membri dell'associazione sono dettaglianti e se nessun membro, insieme alle imprese collegate, supera 50 milioni di EUR di fatturato annuo complessivo. Resta ferma, in ogni caso, la piena applicabilità del diritto antitrust agli accordi orizzontali tra i membri dell'associazione e alle decisioni dell'associazione stessa.
Quanto ai diritti di proprietà intellettuale, la disciplina si applica solo alle clausole accessorie, direttamente collegate alla vendita o rivendita dei beni o servizi. Gli accordi tra concorrenti sono in linea di principio esclusi, salvo i casi di accordo verticale non reciproco previsti dall'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b). In tali ipotesi, la disciplina esclude comunque lo scambio di informazioni non direttamente connesso all'esecuzione dell'accordo o non necessario per migliorare la produzione o distribuzione.
Soglia di mercato e calcolo delle quote
L'articolo 3 pone il limite del 30% sia per il fornitore sia per l'acquirente. L'articolo 8 specifica che le quote si calcolano sul valore delle vendite o degli acquisti dell'anno civile precedente; se tali dati non sono disponibili, possono essere utilizzate stime affidabili basate su altri dati di mercato.
Se la soglia viene inizialmente rispettata ma viene poi superata, l'esenzione continua a operare per due anni civili consecutivi dal primo superamento. Inoltre, nel caso di imprese collegate, la quota va ripartita in eguale misura tra i soggetti che detengono i diritti o i poteri rilevanti.
Restrizioni fondamentali: perdita immediata dell'esenzione
L'articolo 4 individua le restrizioni "hardcore" che fanno venire meno l'esenzione. Tra queste figurano:
- la fissazione del prezzo di rivendita, ferma la possibilità di prezzo massimo o raccomandato se non si traduce, di fatto, in un prezzo fisso o minimo;
- le restrizioni territoriali o sui clienti nella distribuzione esclusiva e selettiva, con eccezioni puntuali per vendite attive in territori riservati, distribuzione selettiva, luogo di stabilimento, vendite agli utenti finali da parte dei grossisti e vendite di componenti per incorporazione;
- le restrizioni territoriali o per clienti nei sistemi non esclusivi e non selettivi, anch'esse con eccezioni analoghe;
- il divieto di uso efficace di internet per la vendita, inclusa la chiusura di un intero canale pubblicitario online, salvo restrizioni online o pubblicitarie che non abbiano tale effetto;
- il divieto, per il fornitore di componenti, di vendere pezzi di ricambio a determinati soggetti terzi incaricati della riparazione o manutenzione.
La disposizione è particolarmente rilevante per la distribuzione online, perché considera restrizione fondamentale ogni pratica che, direttamente o indirettamente, impedisca l'effettivo utilizzo di internet per vendere in certi territori o a certi clienti.
Restrizioni escluse: obblighi non coperti dall'esenzione
L'articolo 5 esclude dal beneficio dell'esenzione alcuni obblighi specifici. In particolare, non sono coperti:
- gli obblighi di non concorrenza a tempo indeterminato o superiori a cinque anni;
- i divieti post-contrattuali di produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi;
- il divieto per i membri di sistemi selettivi di vendere marchi di fornitori concorrenti;
- le clausole che impediscono agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire condizioni più favorevoli su piattaforme concorrenti.
Vi sono però deroghe. Il limite quinquennale non opera quando i locali e i terreni sono del fornitore o da esso locati da terzi non collegati, purché l'obbligo non ecceda il periodo di occupazione. Il divieto post-contrattuale è ammesso per un anno se riguarda beni o servizi in concorrenza, è limitato ai locali in cui l'acquirente ha operato, è indispensabile per proteggere il know-how trasferito e ha durata non superiore a un anno dalla scadenza.
Revoca e non applicazione per effetto di mercato
L'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di revocare in casi individuali il beneficio dell'esenzione, se l'accordo produce comunque effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Lo stesso potere è attribuito alle autorità nazionali di concorrenza alle condizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
L'articolo 7 prevede inoltre la possibilità che la Commissione dichiari, con regolamento, la non applicazione del regime a specifiche restrizioni verticali quando reti parallele di accordi simili coprano più del 50% di un mercato rilevante. La ratio è quella di contrastare effetti cumulativi anticoncorrenziali, in particolare in mercati in cui la concorrenza risulti fortemente compressa da reti parallele di distribuzione o fornitura.
Disciplina del commercio elettronico e della duplice distribuzione
Il regolamento dedica particolare attenzione all'economia delle piattaforme online. Gli accordi relativi ai servizi di intermediazione online possono beneficiare dell'esenzione, ma non quando il fornitore di tali servizi è anche concorrente sul mercato rilevante per la vendita dei beni o servizi intermediati: in tal caso, il rischio di influenza sugli esiti della concorrenza giustifica l'esclusione dal regime di favore.
È inoltre disciplinata la duplice distribuzione, cioè il caso in cui il fornitore venda sia a monte sia a valle, entrando in concorrenza con i propri distributori. In linea generale tali accordi possono essere esentati, ma lo scambio di informazioni tra fornitore e acquirente è protetto solo se direttamente connesso all'attuazione dell'accordo verticale e necessario per migliorare produzione o distribuzione.
Periodo transitorio, entrata in vigore e durata
L'articolo 10 introduce un periodo transitorio dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023 per gli accordi già in essere al 31 maggio 2022 che non soddisfano le nuove condizioni ma erano conformi al regolamento (UE) n. 330/2010. L'articolo 11 fissa l'entrata in vigore al 1° giugno 2022 e la scadenza al 31 maggio 2034. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 definisce accordi verticali, restrizioni verticali, imprese concorrenti, fornitore, servizi di intermediazione online, obbligo di non concorrenza, sistema di distribuzione selettiva, sistema di distribuzione esclusiva, diritti di proprietà intellettuale, know-how, acquirente, vendite attive e vendite passive. Definisce inoltre le imprese collegate e stabilisce che, ai fini del regolamento, i termini impresa, fornitore e acquirente comprendono le rispettive imprese collegate.
Esenzione di categoria e relative esclusioni soggettive
L'articolo 2 dichiara inapplicabile l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE agli accordi verticali, nella misura in cui contengano restrizioni verticali. L'esenzione si applica ad accordi con associazioni di imprese solo se tutti i membri sono dettaglianti e nessun membro, con le imprese collegate, supera 50 milioni di EUR di fatturato annuo complessivo. Si applica alle clausole di proprietà intellettuale solo se accessorie e direttamente collegate all'uso, vendita o rivendita dei beni o servizi contrattuali. Non si applica in linea di principio agli accordi tra imprese concorrenti, salvo i casi di accordo verticale non reciproco indicati dall'articolo 2, paragrafo 4, né agli accordi il cui oggetto rientra in altri regolamenti di esenzione per categoria.
Soglia di quota di mercato del 30%
L'articolo 3 subordina l'esenzione al fatto che la quota di mercato del fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui vende e quella dell'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante in cui acquista. Nei contratti multilaterali, l'esenzione opera solo se la stessa impresa non supera la soglia sia come acquirente sia come fornitore.
Restrizioni fondamentali che fanno perdere l'esenzione
L'articolo 4 esclude dall'esenzione gli accordi che contengono, direttamente o indirettamente, restrizioni hardcore: fissazione del prezzo di rivendita, con soli limiti ai prezzi massimi o raccomandati se non equivalgono a prezzi fissi o minimi; talune restrizioni territoriali o per clienti nella distribuzione esclusiva, con eccezioni puntuali; analoghe restrizioni nella distribuzione selettiva, incluse le regole sulle vendite attive e passive, sulle forniture incrociate e sulle vendite agli utenti finali; restrizioni territoriali o per clienti quando non vi sono sistemi esclusivi o selettivi, con eccezioni specifiche; restrizioni che impediscono l'uso efficace di internet o impongono restrizioni della pubblicità online equivalenti a un blocco di un intero canale pubblicitario; restrizioni sulla vendita di componenti come pezzi di ricambio da parte del fornitore a determinati destinatari.
Restrizioni escluse dal beneficio dell'esenzione
L'articolo 5 esclude dall'esenzione l'obbligo di non concorrenza a tempo indeterminato o superiore a cinque anni, il divieto post-contrattuale di produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi, il divieto per i membri di sistemi di distribuzione selettiva di vendere marchi di fornitori concorrenti e gli obblighi che impediscono agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire condizioni più favorevoli tramite servizi concorrenti. Sono previste deroghe: il limite di cinque anni non si applica quando i locali e terreni sono del fornitore o da esso locati a terzi non collegati; il divieto post-contrattuale è ammesso per un anno, se limitato ai locali/terreni in cui l'acquirente ha operato, indispensabile per proteggere il know-how trasferito e relativo a beni o servizi in concorrenza.
Revoca individuale e non applicazione del regolamento
L'articolo 6 consente alla Commissione di revocare il beneficio dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, se un accordo produce effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE; la disposizione richiama espressamente il caso di mercati altamente concentrati nei servizi di intermediazione online e reti parallele di accordi analoghi. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. L'articolo 7 consente inoltre alla Commissione di dichiarare con regolamento la non applicazione del regime quando reti parallele di restrizioni verticali simili coprano oltre il 50% di un mercato rilevante.
Regole di calcolo delle quote di mercato
L'articolo 8 stabilisce che le quote di mercato si calcolano sul valore delle vendite o degli acquisti; in mancanza, possono essere usate stime affidabili basate su altri dati di mercato, inclusi i volumi. Il calcolo avviene sui dati dell'anno civile precedente. La quota del fornitore include anche i beni o servizi forniti a distributori integrati verticalmente. Se la soglia del 30% viene superata solo successivamente, l'esenzione continua per due anni civili consecutivi dal primo superamento. Le quote delle imprese collegate sono ripartite in eguale misura tra i soggetti che detengono i relativi diritti o poteri.
Regole di calcolo del fatturato
L'articolo 9 precisa che, per verificare la soglia di 50 milioni di EUR, si sommano i fatturati netti dell'ultimo esercizio della parte dell'accordo e delle imprese collegate, escludendo le operazioni infragruppo. L'esenzione continua ad applicarsi se la soglia è superata per non oltre il 10% in due esercizi consecutivi.
Periodo transitorio e durata del regolamento
L'articolo 10 prevede un regime transitorio dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023 per gli accordi già in vigore al 31 maggio 2022 che non soddisfano i nuovi requisiti ma rispettavano il regolamento (UE) n. 330/2010. L'articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022, scade il 31 maggio 2034 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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