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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/954

Regolamento delegato (UE) 2022/954 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro tecnico applicabile al calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche per le esposizioni in stato di default. L’intervento mira a rimuovere ostacoli normativi alla cessione di tali esposizioni sui mercati secondari, evitando disallineamenti tra venditore e acquirente nel trattamento prudenziale dello sconto di prezzo. La modifica si inserisce nel contesto del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 183/2014.

Modifica le norme tecniche sul calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche per le esposizioni in stato di default, ai fini dei fattori di ponderazione del rischio ex articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento al calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche utilizzate per determinare i fattori di ponderazione del rischio della parte non garantita di un’esposizione in stato di default ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b). Incide sul regolamento delegato (UE) n. 183/2014 e, più in generale, sulle operazioni di cessione di esposizioni in default e sul riconoscimento prudenziale di eventuali sconti di prezzo; non introduce ambiti territoriali o esclusioni ulteriori oltre alla diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e al rilevante ai fini SEE.

Modifica delle norme tecniche sul calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche

Il regolamento delegato (UE) 2022/954 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) n. 183/2014 in materia di modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013 e riguarda, in particolare, il trattamento delle esposizioni in stato di default ai fini dell’articolo 127, paragrafo 1.

Finalità dell’intervento

Dai considerando emerge che la Commissione intende eliminare un ostacolo normativo alla creazione e allo sviluppo di mercati secondari per le esposizioni in default. In base alla disciplina previgente, il trattamento prudenziale dello sconto di prezzo poteva divergere tra ente venditore e ente acquirente, con il rischio di incidere in modo diverso sui fattori di ponderazione del rischio e di rendere meno attrattive tali operazioni per l’acquirente. Il regolamento tiene anche conto del contesto della pandemia di COVID-19, che poteva aumentare il volume delle esposizioni deteriorate nei bilanci bancari.

Modifica introdotta al regolamento delegato (UE) n. 183/2014

L’articolo 1 inserisce nell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 un nuovo paragrafo 6. La nuova regola stabilisce che, nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell’attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), per la parte non garantita di un’esposizione in stato di default, gli enti devono includere qualsiasi differenza positiva tra:

  • l’importo dovuto dal debitore su tale esposizione;
  • la somma della riduzione aggiuntiva dei fondi propri, qualora l’esposizione sia stata completamente cancellata, e di eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.

Coordinamento prudenziale e prevenzione dei doppi conteggi

La logica della modifica è evitare che uno sconto di prezzo sia riconosciuto in modo non coerente con il trattamento prudenziale successivo all’acquisto. In particolare, se un’esposizione in default viene rivalutata dopo l’acquisto, la parte di sconto corrispondente alla rivalutazione già riconosciuta come aumento del capitale primario di classe 1 non deve essere ulteriormente considerata nello sconto, così da prevenire doppi riconoscimenti della riduzione delle perdite attese.

Entrata in vigore e valore giuridico

Il regolamento è stato adottato il 12 maggio 2022 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche

All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 viene aggiunto il paragrafo 6. Nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell’attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per la parte non garantita di un’esposizione in stato di default gli enti devono includere qualsiasi differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore e la somma di: (i) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora l’esposizione sia stata completamente cancellata; (ii) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.

Finalità della modifica

La modifica è adottata per tenere conto del fatto che, in caso di cessione di esposizioni in default, lo sconto di prezzo può riflettere perdite già considerate dal venditore ma non riconosciute dall’acquirente, generando un potenziale ostacolo normativo ai mercati secondari dei crediti deteriorati. La disciplina mira anche a evitare doppi riconoscimenti della diminuzione delle perdite attese quando l’esposizione sia rivalutata dopo l’acquisto.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialerequisiti patrimonialicredito bancariogestione dei crediti deteriorati

Testo integrale

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