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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14028 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 289/2002, art. 3, comma 1, lett. a), e della L. n. 350/2003, art. 2, comma 22. Secondo l'Agenzia, la sospensione degli aumenti regionali dell'aliquota IRAP non impediva l'applicazione dell'aliquota regionale fino alla misura vigente nel 2002, pari nel caso concreto al 4,75%, anche se l'aliquota deliberata per gli anni successivi fosse stata inferiore, come il 4,40%. La questione riguardava quindi se la sospensione rendesse applicabile esclusivamente l'aliquota ordinaria statale del 4,25% oppure consentisse l'applicazione della maggiorazione regionale fino a concorrenza dell'aliquota effettivamente vigente nel 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aderendo all'orientamento più recente della giurisprudenza. Ha stabilito che, per gli anni d'imposta considerati, gli aumenti regionali dell'IRAP non erano applicabili nella parte eccedente l'aliquota concretamente vigente nel 2002, ma potevano essere applicati fino a tale limite. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della banca contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a)

    sospensione degli aumenti dell'aliquota IRAP deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002

    La sospensione riguarda soltanto la parte dell'aumento regionale che determina il superamento dell'aliquota effettivamente vigente nel 2002; non elimina integralmente la possibilità di applicare l'aliquota regionale fino a tale soglia.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 21 e 22

    la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote in vigore per l'anno 2002 e la possibilità di applicare la tassa sulla base delle disposizioni regionali

    La disciplina deve essere coordinata con il limite dell'aliquota vigente nel 2002: le maggiorazioni regionali sono inapplicabili solo per la parte eccedente tale limite.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, commi 1 e 3

    facoltà delle Regioni di variare l'aliquota IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale

    La norma riconosce alle Regioni un potere di variazione dell'aliquota IRAP, coerente con gli obiettivi di autonomia e decentramento fiscale; tale potere resta operativo entro i limiti stabiliti dalla normativa di sospensione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 2

    aliquota transitoria del 4,75%

    In assenza di una specifica determinazione regionale, individua l'aliquota vigente nel 2002 da utilizzare come parametro per stabilire la soglia massima applicabile negli anni interessati.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 1

    aliquota ordinaria del 4,25%

    Costituisce l'aliquota statale ordinaria, ma non necessariamente l'aliquota applicabile quando nel 2002 fosse concretamente vigente una percentuale regionale superiore.

Massime di principio

  • Quando una norma sospende gli aumenti regionali di un tributo, occorre verificare se la sospensione sia totale oppure limitata alla parte eccedente una soglia storica di riferimento.
  • Per determinare l'aliquota applicabile negli anni successivi, bisogna individuare l'aliquota concretamente vigente nel 2002, considerando sia eventuali leggi regionali sia, in mancanza, la disciplina transitoria statale.
  • La clausola secondo cui un aumento deve essere 'confermativo' dell'aliquota precedente va interpretata in senso quantitativo: la maggiorazione è ammessa fino alla percentuale effettivamente vigente nell'anno di riferimento, ma non oltre.
  • L'aliquota ordinaria statale non sostituisce automaticamente quella regionale storicamente vigente: può essere applicata solo quando non esista una diversa aliquota regionale valida o quando la disciplina speciale non consenta di conservare la percentuale precedente.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la Corte può compensare le spese anche quando una parte risulta soccombente.

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