Sentenza n. 1914/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1217/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3815/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 (c.d. bonus mamma), condannando l’intimato Ministero a corrisponderle la relativa quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino al limite massimo di € 3.000,00 annui.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1217/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'esonero contributivo e condannato l'Amministrazione a restituire le trattenute
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1217/2025, pubblicata il 22 maggio 2025, notificata il 28 maggio 2025 e passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il suo diritto all'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 (bonus mamma) e condannato il Ministero a corrisponderle la quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino al limite massimo di € 3.000 annui. Nel ricorso di ottemperanza ha chiesto l'ordine di accredito delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Prima della camera di consiglio, ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto da un procuratore munito di procura speciale e notificato al Ministero; quest'ultimo non si è opposto né ha chiesto la prosecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo integrati i presupposti previsti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.: la rinuncia era stata formulata da procuratore munito di procura speciale e notificata all'Amministrazione nel rispetto del termine di dieci giorni prima della camera di consiglio; il Ministero non vi si era opposto e non aveva manifestato interesse alla prosecuzione. Le spese sono state compensate, considerato che il Ministero si era costituito solo formalmente, senza difese di merito.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Sussistono, pertanto, i presupposti di rito per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e non contrastata dall'Amministrazione resistente, determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
In data 10.07.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta da uno dei suoi procuratori espressamente munito di procura speciale al compimento di tale atto, unitamente alla prova dell’avvenuta notifica della stessa all’Amministrazione resistente, nel rispetto del termine di dieci giorni prima della camera di consiglio del 24.09.2026, già fissata per la trattazione del ricorso. Il Ministero non ha formulato opposizione alla rinuncia né ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
La rinuncia deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e notificata alle altre parti nel termine previsto; in assenza di opposizione o di interesse alla prosecuzione, può essere dichiarata l'estinzione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la rinuncia al ricorso sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e notificata alle altre parti nel termine prescritto, in assenza di opposizione o di interesse alla prosecuzione, comporta l'estinzione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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