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Sentenza

Sentenza del 30/03/2021 n. 445 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

I.R.P.E.F. - fallimento - immobile personale - canone di locazione - riscossione da parte del curatore - tassazione - consegue. Fallito - omessa percezione del canone di locazione - soggettività passiva - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contenzioso riguarda la tassazione IRPEF dei canoni di locazione relativi a un immobile personale del fallito che sono stati riscosse dal curatore fallimentare e aggregate alla massa fallimentare. L'Amministrazione sosteneva l'obbligo di tassazione in capo al fallito per i canoni riferiti al periodo post-dichiarazione di fallimento; il ricorrente contestava che, non avendo percepito materialmente i canoni (poiché acquisiti alla massa fallimentare), non poteva essere soggetto passivo IRPEF su tali somme.

La decisione

La giurisprudenza ha accolto il motivo del ricorrente: i frutti (canoni) derivanti da immobili personali compresi nella massa fallimentare concorrono al risultato del fallimento e non sono imputati fiscalmente al fallito quando non costituiscono reddito effettivamente percepito dal medesimo. Pertanto, i canoni riscossi dal curatore e acquisiti alla massa non sono imponibili in capo al fallito, salvo che, al termine del procedimento fallimentare, residui un attivo da ripartire a favore del fallito stesso (o dei creditori secondo le regole), caso in cui l'eventuale residuo imputabile al fallito potrebbe avere rilievo fiscale.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    I frutti e i proventi degli immobili compresi nella massa fallimentare appartengono alla massa e concorrono al risultato del fallimento; la loro gestione e riscossione spettano al curatore.

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - disciplina IRPEF

    Il criterio di tassazione richiede la percezione del reddito da parte del soggetto passivo: i canoni non percepiti dal fallito perché acquisiti alla massa non sono imponibili in capo a quest'ultimo, salvo il caso di residuo attivo che venga attribuito al fallito.

Massime di principio

  • I canoni di locazione relativi a immobili inclusi nella massa fallimentare e riscossi dal curatore non costituiscono reddito imponibile per il fallito fintanto che non sussiste una distribuzione che costituisca effettiva percezione.
  • La soggettività passiva IRPEF segue il criterio della percezione: chi non percepisce materialmente il reddito (perché acquisito alla massa) non è soggetto alla relativa imposizione.
  • Solo se, al termine del fallimento, residua un attivo che venga attribuito al fallito o distribuito in modo da costituire effettiva disponibilità per lui, tali importi possono assumere rilevanza fiscale in capo al fallito.
  • È importante distinguere tra i proventi acquisiti alla massa (gestiti dal curatore) e quelli ancora percepibili direttamente dal fallito prima della dichiarazione di fallimento: i primi non sono imponibili per il fallito, i secondi sì.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare la qualifica dell'immobile (se personale o strumentale) e la concreta possibilità di distribuzione di residui attivi, poiché queste condizioni determinano l'effettiva rilevanza fiscale.

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