Sentenza n. 1256/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza DELLA SENTENZA NR. 4973-2024 TRIBUNALE DI MILANO SEZ. LAVORO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4973/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme per retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4973/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 728,64 in favore della prima ricorrente e di euro 448,95 in favore del secondo. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all'Amministrazione l'11 novembre 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, l'Amministrazione non ha adempiuto. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza dell'Amministrazione rispetto al giudicato del Tribunale di Milano. Ha ordinato il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese aventi titolo nella sentenza. Ha riconosciuto inoltre gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato, gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni applicabili. Non è stata riconosciuta la somma richiesta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo definitivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo in quanto l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e la disciplina civilistica applicabile; i conteggi del creditore non sono automaticamente vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, nel processo amministrativo, la disciplina delle spese di giudizio e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili, tra cui la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice deve ordinare il pagamento dell'importo risultante dal titolo, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati e includendo gli accessori dovuti secondo il giudicato e la legge; la quantificazione prospettata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione debitrice.
- La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la misura richiesta risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
- L'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e su istanza del creditore.
- Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di esecuzione del giudicato.
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