Cassazione Civile, Ordinanza n. 35366/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un fideiussore avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo di un rapporto di affidamento concesso a una società debitrice principale. L'opponente chiedeva dichiararsi nullo, annullabile o inefficace il recesso unilaterale della banca dagli affidamenti per difetto di giusta causa e, di riflesso, l'inefficacia dell'escussione della fideiussione, con liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In appello e poi in cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto valida la procura alle liti del difensore della banca nel giudizio monitorio, sostenendo che la procura fosse stata rilasciata da soggetto diverso dall'originaria creditrice; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente collocato l'apertura di credito in data 2016 anziché sin dall'apertura del conto nel 2007, trascurando un documento che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'assenza di sconfinamento della debitrice principale e quindi l'ingiustificatezza del recesso e della richiesta alla fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di una censura già esaminata e confutata dalla Corte d'appello, senza confronto con la ratio decidendi, che aveva distinto la procura rilasciata dalla banca nel giudizio monitorio da quella rilasciata in altro giudizio da una società del gruppo. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e del contenuto di un documento, attività sottratta al giudizio di legittimità; la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già l'omesso esame di singoli elementi probatori. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le parti resistenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre è stata esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. per assenza di abuso manifesto del processo.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di liberazione del fideiussore per concessione abusiva o imprudente di ulteriore credito al debitore principale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è stato dedotto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, nel testo vigente, il motivo è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non essendo consentita la rivalutazione delle prove.
art. 1283 c.c.
È menzionato nella domanda subordinata della banca per gli interessi anatocistici, ma la Corte non si pronuncia sul punto nel merito.
art. 96 c.p.c.
La Corte esclude la condanna per პასუხისმგabilità aggravata, non ravvisando un abuso manifesto dello strumento processuale nel giudizio di legittimità.
art. 58 D.lgs. n. 385/1993
È richiamato per l'intervento della cessionaria quale successore a titolo particolare del credito bancario.
art. 111 c.p.c.
È richiamato in relazione alla successione a titolo particolare nel processo della società cessionaria.
art. 380-bis1 c.p.c.
È la norma in base alla quale la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce la nullità della sentenza è inammissibile se si limita a riproporre la medesima censura già respinta dal giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio: esso presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa considerazione di singoli documenti o elementi di prova.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché con valutazione non condivisa dalla parte soccombente.
- La scelta delle prove ritenute più persuasive e la ricostruzione del fatto storico appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non apparente, del percorso logico seguito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, mentre la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la presenza di un abuso manifesto del processo.
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