Cassazione Penale, Sentenza n. 28224/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcuni fatti, rigettandola invece tra due reati associativi ex art. 74 D.P.R. 309/1990 oggetto di sentenze irrevocabili della Corte di appello di Roma. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, sostenendo che esse si inserivano nel medesimo contesto criminale, in territori contigui, con sovrapposizione temporale e senza soluzione di continuità; ha inoltre richiamato la propria tossicodipendenza come dato rilevante; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sugli aumenti di pena applicati ai reati satellite. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo e l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo del tutto insufficiente sul mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi, limitandosi a richiamare la diversità di tempi e luoghi e a escludere rilievo automatico alla tossicodipendenza, senza confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive né con gli indici rilevanti ai fini dell'unicità del disegno criminoso. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio libero nell'esito. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
la continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, desumibile da un concreto esame di tempi e modalità delle condotte e da una programmazione unitaria originaria, non da una generica tendenza a delinquere
art. 671 c.p.p.
in sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione, ma deve motivare compiutamente sull'esistenza del medesimo disegno criminoso e valutare specificamente gli elementi allegati, incluso l'eventuale stato di tossicodipendenza
art. 74 D.P.R. 309 del 1990
i fatti oggetto del giudizio esecutivo erano due autonome associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, rispetto alle quali andava verificata la possibile unificazione sotto il vincolo della continuazione
art. 52 D.Lgs. 196/03
richiamo finale all'obbligo di omettere le generalità e i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione occorre accertare, attraverso un esame concreto di tempi, modalità, contesto e finalità delle condotte, se le diverse violazioni siano espressione di una programmazione unitaria originaria e non di autonome risoluzioni criminose succedutesi nel tempo.
- La mera abitualità a delinquere, la ricaduta nel reato o una generica tendenza al crimine non sono sufficienti a integrare il medesimo disegno criminoso richiesto dall'art. 81, comma 2, c.p.
- La distanza temporale tra i fatti è un indice rilevante: un intervallo consistente tra gli episodi tende a escludere la continuazione, salvo che emergano elementi specifici che giustifichino la scansione temporale di un unico progetto criminoso.
- Nel caso di reati associativi, non basta richiamare la natura permanente del reato o l'omogeneità delle condotte: il giudice deve verificare la natura dei sodalizi, la loro concreta operatività, la continuità nel tempo, la contiguità temporale e il tipo di compagine, per accertare se vi sia stata una programmazione originaria dell'appartenenza a più organizzazioni o a organizzazioni successive.
- Lo stato di tossicodipendenza può costituire un elemento indiziario rilevante nella valutazione dell'unicità del disegno criminoso, ma non comporta alcun automatismo probatorio e deve essere esaminato insieme agli altri indicatori, con specifica motivazione quando sia stato allegato dalla difesa.
- In sede di legittimità l'ordinanza che neghi la continuazione è censurabile per vizio di motivazione quando ometta di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive e con gli indici sintomatici della programmazione unitaria, specie se i fatti sono temporalmente contigui o parzialmente sovrapposti.
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