Cassazione Penale, Sentenza n. 42223/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., deducendo l'inutilizzabilità degli atti acquisiti (soprattutto dati e pvc relativi a verifiche fiscali e acquisizione dati da pc), nonché l'eccesso di pena e la mancata applicazione delle circostanze generiche. Fiori ha inoltre censurato gli aumenti per la continuazione e l'entità delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando la condanna emessa in primo e secondo grado per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (frode fiscale tramite frodi carosello nel settore telecomunicazioni) e mantenendo le pene nel quadro motivazionale della Corte d'appello. Sul punto della presunta violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. la Corte ha ritenuto che gli indizi di reato siano emersi solo dopo la comparazione documentale tra le società coinvolte e dall'analisi dello spesometro, e che la generica censura non indicava le specifiche nullità codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità. L'estrazione di dati da pc non è stata qualificata come accertamento tecnico irripetibile che determini automaticamente nullità; non essendo state dedotte alterazioni né specifiche nullità, gli atti sono stati ritenuti utilizzabili. Quanto alla pena, il rigetto delle richieste di diminuzione e della concessione delle generiche è stato motivato con la reiterazione delle condotte, l'entità dell'evasione IVA, l'assenza di segni di ravvedimento e l'aumentata spregiudicatezza: gli aumenti per continuazione e le pene accessorie (divieto di esercizio dell'attività) sono stati ritenuti adeguati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La corte interpreta che la sola violazione generica dell'art. 220 non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti: occorre indicare la specifica violazione codicistica che determini nullità o inutilizzabilità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che sanziona la frode fiscale: la Corte ricostruisce un sistema di frodi carosello volto all'evasione dell'IVA tramite interposizioni societarie, ritenendo provata la violazione
legge 18 marzo 2008, n. 48
Introduce obblighi sulle modalità acquisitive dei dati informatici per garantirne la conformità agli originali; la Corte chiarisce che la mancata adozione di modalità idonee non determina automaticamente inutilizzabilità, se non è dimostrata una alterazione o inesattezza dei dati acquisiti
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ritiene sufficiente la motivazione quando la pena è stata fissata nel quadro del relativo intervallo ed emergono elementi che giustificano lo scostamento dal minimo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione: la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di ripartizione degli oneri e della valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; qui utilizzata per determinare che non vi sia colpa tale da escludere l'assegnazione di una somma equitativa ma comunque imporre il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La mera violazione procedurale richiamata dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: la difesa deve indicare la specifica norma codicistica la cui violazione abbia prodotto nullità o inutilizzabilità dell'atto.
- L'acquisizione di dati informatici (estrazione da pc) non è automaticamente un accertamento tecnico irripetibile; per contestarne l'utilizzabilità è necessario dimostrare concrete alterazioni o carenze tali da compromettere la corrispondenza con gli originali.
- Quando elementi probatori emergono solo dopo comparazioni documentali tra più soggetti (es. confronto tra documenti di società diverse e dati dello spesometro), l'acquisizione sequenziale non è di per sé illegittima e le verifiche possono legittimamente condurre all'accertamento penale.
- Per la determinazione della pena, la reiterazione nel tempo, l'aumento degli importi evasi e la spregiudicatezza nell'uso dell'attività d'impresa giustificano lo scostamento dal minimo edittale e il diniego delle circostanze generiche.
- Gli aumenti per continuazione si giustificano se nel tempo le condotte rivelano un incremento dell'abilezza e dell'entità del danno; la difesa deve contestare con dati concreti tale ricostruzione per ottenere riduzioni.
- Le pene accessorie (es. interdizione dall'esercizio dell'attività) sono legittime se l'attività imprenditoriale è stata strumentalizzata in modo spregiudicato per fini illeciti; va prodotto elemento probatorio contrario per ottenere riduzioni.
- In cassazione, ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; è opportuno valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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