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Sentenza

Sentenza n. 1761/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500,00 per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, notificata all’amministrazione il 15 gennaio 2025, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". La sentenza è divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 9 settembre 2025. L’amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna. Il ricorso è stato notificato e depositato il 5 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato sia il passaggio in giudicato della sentenza sia il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che l’intervento sostitutivo si svolga entro un ulteriore termine di 60 giorni su istanza della parte. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice e del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudice ha applicato tale rimedio alla mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Impone, per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini della proponibilità dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, applicato analogicamente quanto al compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione analogica la disciplina che esclude tale compenso in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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