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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35459/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese per la peculiarità della vicenda, segnata dall'intervento normativo sopravvenuto e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato 19 estratti di ruolo rilasciati nel novembre 2011 e le corrispondenti cartelle di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per alcune cartelle ritenute non correttamente notificate; in appello la società della riscossione aveva eccepito, da un lato, l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché notificato a mezzo poste private e, dall'altro, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ritenuto atto interno non autonomamente impugnabile. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo sanata la eventuale irregolarità della notificazione per effetto della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e affermando l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. In Cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 20 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 1-4 d.lgs. 261/1999, sostenendo che la notificazione a mezzo poste private non fosse nulla ma inesistente e, dunque, non sanabile per costituzione del resistente; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, perché l'estratto di ruolo sarebbe un mero atto interno non impugnabile.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per censurare la disciplina della notificazione del ricorso tributario e la sua eventuale sanatoria

  • artt. 1-4 d.lgs. n. 261/1999

    richiamati in relazione alla notificazione a mezzo poste private, ritenuta dalla ricorrente non utilizzabile per gli atti del processo tributario

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte lo interpreta nel senso che l'impugnazione deve avere ad oggetto un atto impositivo impugnabile e non il mero estratto di ruolo

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore ... dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ..."

    norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti; seleziona tassativamente i casi in cui l'invalida notificazione della cartella consente tutela immediata e richiede la prova di uno specifico interesse ad agire

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    disposizione che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973

  • l. n. 215/2021

    legge di conversione del d.l. n. 146/2021

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    indicato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante e fondare l'impugnazione diretta

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    evocati in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate o inammissibili dalle Sezioni Unite

  • art. 6 CEDU

    richiamato insieme all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU nel vaglio costituzionale della norma

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nel medesimo contesto di costituzionalità

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile: i vizi che lo riguardano devono essere fatti valere, di regola, impugnando l'atto impositivo in senso proprio, cioè la cartella di pagamento o l'atto ad essa equiparato.
  • La tutela immediata contro ruolo e cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tipizzati dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio attuale alla propria sfera giuridica.
  • L'interesse ad agire in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo ha natura dinamica e deve permanere fino alla decisione; la sopravvenienza normativa può incidere sulla verifica dell'azione anche nei processi pendenti.
  • In cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità originaria del ricorso.
  • La mera costituzione in giudizio della controparte non sana, di per sé, ogni vizio di notificazione se la questione da esaminare attiene alla effettiva ammissibilità dell'azione proposta; nel caso deciso, tuttavia, tale profilo è rimasto assorbito dall'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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