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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36004/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società e il suo legale rappresentante avevano impugnato due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006: alla società era stato contestato un maggior reddito d’impresa non dichiarato pari a 59.000 euro; al legale rappresentante un maggior reddito imponibile IRPEF pari a 24.250 euro. L’Ufficio aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili e aveva ricondotto a ricavi non contabilizzati i versamenti effettuati dai soci alla società, valorizzando la mancanza di tracciabilità del versamento in contanti, l’asserita insufficienza della documentazione sulle operazioni di reperimento delle provviste dai soci e la pretesa antieconomicità della gestione. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi, ritenendo provata la legittimità dei versamenti dei soci e non dimostrata l’antieconomicità. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo, articolato in tre profili, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provate le circostanze dedotte dai contribuenti senza adeguata prova, per non avere considerato la controprova dell’Ufficio circa l’assenza di base statutaria e di formalità per i finanziamenti soci, per avere escluso senza corretto vaglio le presunzioni di antieconomicità e per avere ritenuto provata la disponibilità delle somme da parte dei soci nonostante la mancanza di prova della consegna dei contanti e del reperimento delle relative provviste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo investisse solo la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi; inoltre ha rilevato il difetto di autosufficienza, poiché l’Agenzia non aveva indicato in modo adeguato dove reperire gli atti e le difese richiamati. Ha poi escluso che la censura sulle presunzioni potesse essere veicolata mediante la sola violazione dell’art. 2697 c.c., perché la doglianza riguardava, in realtà, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, tema eventualmente riconducibile all’art. 2729 c.c. o al vizio motivazionale nei limiti consentiti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che la mera contestazione dell’apprezzamento delle prove o della ricostruzione del fatto possa essere sussunta nella violazione dell’onere della prova quando, in realtà, si mira a rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio o per contestare la plausibilità della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui fatti è ammesso solo nei limiti dell’omesso esame di fatti storici decisivi discussi tra le parti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce l’omessa valutazione di documenti deve trascriverne il contenuto rilevante e indicare con precisione dove essi siano reperibili negli atti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    L’onere di deposito e specifica indicazione degli atti/documenti è condizione per l’esame del motivo in cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la verifica dei requisiti della presunzione attiene alla correttezza giuridica del ragionamento presuntivo, ma osserva che nel caso concreto tale norma non era stata formalmente dedotta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., quando la critica mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
  • La contestazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito deve investire specificamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; non basta dedurre genericamente l’erronea ripartizione dell’onere della prova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza se, nel denunciare l’omessa o erronea valutazione di documenti, non ne viene trascritto il contenuto rilevante e non vengono indicate con precisione le sedi processuali in cui essi sono reperibili.
  • Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito delle prove, comprese le presunzioni, salvo il rigoroso perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
  • La critica alla plausibilità della motivazione in tema di presunzioni non può essere veicolata come violazione di legge se la doglianza riguarda in sostanza la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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