Sentenza n. 501/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presentata dal Ricorrente; - del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2025; - e, per quanto di ragione, della nota dello Stato Maggiore dell'Esercito del 19 dicembre 2025; nonché di ogni atto prodromico, presupposto, connesso e successivo a quello sopra indicato, anche non conosciuto neppure per estremi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connesso preavviso di rigetto e nota istruttoria dell'amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'assegnazione temporanea presso sedi prossime alla residenza della moglie, deducendo l'illegittimità della valutazione amministrativa relativa alla vacanza e disponibilità di un posto compatibile con il proprio ruolo e grado. Il provvedimento impugnato si limitava ad affermare in termini generali che il beneficio presuppone la disponibilità di un posto compatibile, senza indicare le concrete ragioni organizzative ostative né spiegare perché tale requisito non ricorresse presso le sedi richieste di Rimini, Milano Marittima e Pesaro. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha precisato che presso Rimini i posti scoperti riguardavano qualifiche specialistiche — elettricista infrastrutturale, fabbro, falegname, meccanico di mezzi e piattaforme e tecnico aeromobili di primo livello — non possedute dal ricorrente, mentre presso Milano Marittima era disponibile soltanto un posto di muratore. Quanto a Pesaro, l'amministrazione ha richiamato la disciplina che consente il trasferimento solo presso una sede situata nella stessa Regione di residenza del coniuge, requisito non sussistente. Il ricorrente, tuttavia, non ha fornito neppure un principio di prova dell'esistenza di un posto disponibile e compatibile presso le sedi indicate. È stata inoltre prospettata una possibile questione di legittimità costituzionale della limitazione territoriale riferita alla Regione, ma senza dimostrazione della disponibilità di un posto a Pesaro è mancata la rilevanza della questione nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha precisato che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non attribuisce un diritto incondizionato all'assegnazione temporanea, ma richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione, subordinata alla vacanza e disponibilità di un posto di corrispondente posizione retributiva e all'assenso delle amministrazioni interessate; il dissenso deve essere motivato e limitato a esigenze eccezionali. La vacanza deve essere verificata considerando non soltanto la qualifica formale, ma anche le specifiche professionalità del dipendente, potendo l'amministrazione valutare l'impiego in posizioni organiche non coincidenti con la qualifica formale. Il provvedimento originario era effettivamente generico nel motivare le ragioni ostative, ma la documentazione e la memoria dell'amministrazione hanno chiarito che le posizioni disponibili a Rimini e Milano Marittima richiedevano specializzazioni non possedute dal ricorrente. Per Pesaro non risultava provata la presenza di un posto disponibile; pertanto, mancava il presupposto necessario per accogliere l'istanza e anche per ritenere rilevante la questione di costituzionalità prospettata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
La disposizione non attribuisce un diritto automatico all'assegnazione temporanea, ma impone una valutazione discrezionale dell'amministrazione. La vacanza e disponibilità di un posto compatibile costituisce presupposto tassativo; devono inoltre essere considerati il ruolo, il grado e le specifiche professionalità del richiedente, insieme alle esigenze organizzative delle amministrazioni coinvolte.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
È richiamato dall'art. 42-bis quale disposizione che individua le amministrazioni pubbliche cui appartengono i dipendenti destinatari del beneficio.
Massime di principio
- L'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non costituisce un diritto potestativo del dipendente, ma è subordinata a una valutazione discrezionale dell'amministrazione, che deve verificare la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione e l'assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
- La vacanza e disponibilità del posto costituisce un presupposto tassativo dell'assegnazione temporanea: in sua assenza il beneficio non può essere concesso, indipendentemente dalle esigenze familiari rappresentate dal dipendente.
- Nella verifica della compatibilità della sede richiesta, l'amministrazione non può arrestarsi alla qualifica formale del dipendente, ma deve considerare anche le specifiche professionalità acquisite, fermo restando che può escludere l'assegnazione quando i posti disponibili richiedano specializzazioni non possedute dall'interessato.
- La contestazione della valutazione amministrativa sulla disponibilità di posti richiede che il ricorrente fornisca almeno un principio di prova dell'esistenza, presso la sede richiesta, di un posto disponibile e compatibile; in mancanza, non può essere accolta la domanda di assegnazione né può ritenersi rilevante una questione incidentale di legittimità costituzionale riferita a quella sede.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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