Sentenza n. 465/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva, - del provvedimento di ammonimento adottato dalla Questura di Udine il 27 aprile 2026 e notificato al ricorrente il 30 aprile 2026; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente; in particolare del provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela notificato il 17.6.26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore di Udine del 27 aprile 2026, notificato il 30 aprile 2026, e rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, notificato il 17 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato a seguito della segnalazione della moglie per condotte aggressive verificatesi durante una lite coniugale il 7 agosto 2025, nonché il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 10 l. 241/1990 e sviamento, lamentando che il procedimento, avviato nell’agosto 2025 e concluso circa nove mesi dopo, avesse superato il termine di 90 giorni indicato dall’Amministrazione; ha sostenuto che il ritardo dimostrasse l’assenza di un’esigenza preventiva e che mancassero accertamenti idonei a giustificarlo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 d.l. 93/2013, assumendo che l’ammonimento si fondasse su un solo episodio, costituito dalle lievi lesioni refertate alla moglie nell’agosto 2025. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 e del diritto di difesa, perché la comunicazione di avvio non avrebbe esposto tutte le risultanze e gli sviluppi istruttori e perché non erano stati ascoltati né lui né il figlio maggiorenne indicato come persona informata. Con il quarto motivo ha lamentato violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza, errore valutativo e sproporzione, contestando la presenza nell’ammonimento del nominativo di un terzo e di riferimenti normativi relativi a un diverso procedimento di stalking.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Sul termine procedimentale ha ritenuto che i 90 giorni avessero carattere ordinatorio, non consumassero il potere del Questore e che il tempo trascorso fosse giustificato dal monitoraggio della condotta e dall’acquisizione di ulteriori gravi segnalazioni della persona offesa nel marzo e nell’aprile 2026. Ha escluso che l’ammonimento richieda la prova penale di un reato o una pluralità di episodi: è sufficiente un quadro indiziario attendibile dal quale ricavare, con valutazione prognostica ex ante, un rischio di condotte violente o persecutorie; nel caso concreto, l’episodio dell’agosto 2025, con lesioni e prognosi di quattro giorni, era stato valutato insieme alle successive dichiarazioni della moglie, che descrivevano una persistente situazione di vulnerabilità e timore. Ha respinto anche la censura sul contraddittorio: il ricorrente era stato informato dell’avvio nell’agosto 2025, aveva presentato memorie che l’Ufficio aveva valutato e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti e dell’esigenza preventiva, l’Amministrazione poteva non procedere all’audizione personale né all’assunzione della deposizione del figlio; non era necessaria una nuova comunicazione per elementi sopravvenuti che confermavano il quadro già emerso. Infine, la menzione del nominativo di un terzo e i riferimenti all’art. 8 d.l. 11/2009 sono stati qualificati come meri errori materiali, riconosciuti e chiariti dalla Questura, non idonei a rendere incomprensibile o illegittimo l’atto, la cui motivazione descriveva chiaramente i fatti e restava riferita alla violenza domestica ex art. 3 d.l. 93/2013. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Amministrazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 2, 3 e 10 l. 241/1990
Va innanzitutto rilevato che l’adozione del provvedimento di ammonimento ha finalità di pubblica sicurezza, dal che consegue che il termine di 90 giorni per la conclusione del relativo procedimento non ha carattere perentorio, bensì meramente ordinatorio.
Il termine di 90 giorni indicato per la conclusione del procedimento di ammonimento è ordinatorio: il suo superamento non consuma il potere del Questore.
art. 3 d.l. 93/2013
Come evidenziato dalla Difesa erariale, l'emissione dell'ammonimento per violenza domestica non è subordinata alla commissione di un delitto o di un tentato delitto, essendo sufficiente la sussistenza di elementi indiziari da cui desumere la probabilità che siano stati commessi o che possano essere commessi atti di violenza o di prevaricazione all’interno delle mura domestiche o nel contesto della vita familiare.
L’ammonimento per violenza domestica è una misura preventiva e può essere adottato sulla base di indizi attendibili di condotte violente o prevaricatorie e di un rischio prognostico, senza che occorrano la commissione di un reato o la prova richiesta per una condanna penale.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Il ricorrente è stato tempestivamente notiziato dell'avvio del procedimento nell'agosto 2025 e ha potuto esercitare (ed ha esercitato) pienamente il proprio diritto di difesa mediante il deposito di memorie difensive, ampiamente valutate dall'Ufficio; sicchè, in tale contesto, la mancata audizione personale o dei testimoni indicati (il figlio convivente) rientrava nell'ampia discrezionalità dell'Autorità procedente, la quale ha ritenuto gli elementi già acquisiti del tutto sufficienti a fondare il proprio convincimento.
Nel procedimento di ammonimento, quando l’interessato è stato informato dell’avvio e ha potuto presentare memorie, l’autorità può ritenere non necessarie l’audizione personale e l’assunzione dei testimoni indicati se gli elementi acquisiti sono sufficienti a fondare la valutazione preventiva.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'ammonimento descrive in modo chiaro, univoco e dettagliato i fatti ascritti al ricorrente e gli ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa.
Un errore materiale relativo al nominativo di un terzo o a riferimenti normativi estranei non comporta l’illegittimità per difetto di motivazione quando l’atto descrive in modo chiaro e dettagliato i fatti contestati e consente la difesa.
Massime di principio
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento volto all’adozione dell’ammonimento del Questore per violenza domestica ha natura ordinatoria e il suo decorso non consuma il potere, in ragione della funzione preventiva e delle esigenze di pubblica sicurezza.
- L’ammonimento per violenza domestica non richiede la prova penale della commissione di un delitto né una pluralità di episodi: può fondarsi anche su un singolo episodio, purché inserito in un quadro indiziario attendibile che consenta una valutazione prognostica ex ante di un rischio di violenza o prevaricazione.
- La valutazione del Questore ai fini dell’ammonimento è preventiva e probabilistica, non diretta ad accertare responsabilità penale; il sindacato del giudice amministrativo verifica la coerenza logica della valutazione e la sufficienza complessiva dei riscontri acquisiti.
- Nel procedimento di ammonimento, l’esigenza di tutela della persona offesa e la sufficienza degli elementi già raccolti possono giustificare la mancata audizione dell’interessato o dei testimoni indicati, quando questi abbia già ricevuto la comunicazione di avvio e abbia potuto presentare memorie valutate dall’Amministrazione.
- La presenza nell’atto di un nominativo estraneo o di riferimenti normativi non pertinenti costituisce un errore materiale non invalidante se il provvedimento chiarisce i fatti concretamente contestati, resta ancorato al corretto fondamento del potere e consente il pieno esercizio della difesa.
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