Sentenza del 23/02/2018 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notificazione degli atti - Persona di famiglia - Presunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale non fosse stata notificata correttamente perché il plico era stato consegnato a una persona di famiglia, in particolare al coniuge separato, o comunque a un familiare privo di stabile convivenza con il destinatario. La contestazione riguardava quindi l'assenza dei presupposti per ritenere perfezionata la notificazione e la presunta inidoneità del consegnatario a ricevere l'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione è stata ritenuta ritualmente eseguita quando il plico sia consegnato al coniuge separato, purché la sua presenza presso il luogo della notifica non sia meramente occasionale. La separazione personale, infatti, non fa cessare il rapporto di coniugio, che termina soltanto con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche la consegna a una persona di famiglia priva di stabile convivenza può fondare la presunzione che l'atto sia stato successivamente consegnato al destinatario, in ragione del vincolo familiare.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti a persona di famiglia
La consegna dell'atto a un familiare presente presso il luogo di notificazione è idonea a perfezionare la notifica quando, in base al rapporto familiare e alle circostanze concrete, sia ragionevole presumere la successiva consegna al destinatario.
Disciplina del rapporto di coniugio e della separazione personale
La separazione personale non elimina il rapporto coniugale: il matrimonio continua a produrre i suoi effetti fino alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili.
Massime di principio
- La consegna di una cartella esattoriale a un familiare può essere valida anche se il familiare non convive stabilmente con il destinatario, purché esista un effettivo rapporto familiare e la presenza presso il luogo della notifica non sia puramente casuale.
- Il coniuge separato può essere considerato persona idonea a ricevere l'atto, poiché la separazione personale non equivale al divorzio e non interrompe automaticamente il vincolo coniugale.
- La notificazione a un familiare opera sulla base di una presunzione di successiva consegna al destinatario; chi contesta la notifica deve fornire elementi concreti per dimostrare l'irregolarità o l'assenza di collegamento effettivo con il luogo della notificazione.
- La validità della notifica dipende non solo dal grado di parentela, ma anche dalle circostanze concrete della consegna, tra cui la presenza non occasionale del consegnatario e l'indicazione corretta del luogo di notificazione.
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