Sentenza n. 4844/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 6163/2017 del 21 settembre 2017, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in materia di restituzione somme, con conseguente declaratoria di nullità del decreto dirigenziale dell’Istituto Superiore Statale “Genovesi – Da Vinci” di Salerno prot. n. 6839 del 30 aprile 2025, del visto di conformità della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno prot. n. 8784 del 5 giugno 2025 e del decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno prot. n. 13910 del 23 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di pagamento asseritamente parziale adottati dall'istituzione scolastica, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'esecuzione del giudicato civile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme trattenute a titolo di TFR nella misura del 2,5% sull'80% della retribuzione, oltre accessori. Ha dedotto che gli atti di pagamento successivamente adottati le avevano corrisposto soltanto euro 525,13, ritenuti parzialmente satisfattivi, e ha chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere integralmente quanto dovuto, la declaratoria di nullità degli atti di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva già ottenuto, con la sentenza di ottemperanza n. 2017 del 26 marzo 2024, passata in giudicato, una decisione favorevole sull'esecuzione del medesimo giudicato civile. Il nuovo ricorso risultava identico al precedente quanto a parti sostanziali, petitum e causa petendi. Il TAR ha inoltre osservato che, per contestare eventuali inadempimenti del commissario ad acta già nominato, avrebbe dovuto essere utilizzato il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. L'intervenuta adozione di atti di pagamento ritenuti parziali non ha modificato l'identità della controversia, poiché anche tali atti riguardavano l'integrale esecuzione del medesimo giudicato civile e avrebbero dovuto essere contestati sollecitando l'attività del commissario ad acta già nominato, non mediante una nuova azione di ottemperanza. Il giudice ha precisato che il divieto di ne bis in idem si applica anche all'ottemperanza, la quale presenta profili cognitivi e può condurre a un giudicato a formazione progressiva; opera quindi l'onere di dedurre nel primo giudizio quanto già dedotto e quanto deducibile. In via ulteriore, il TAR ha rilevato che gli eventuali inadempimenti del commissario sono contestabili esclusivamente mediante il reclamo di cui all'art. 114, comma 6, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’ottemperanza al giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza e, al comma 6, prevede il reclamo quale rimedio per contestare gli eventuali inadempimenti del commissario ad acta.
art. 114, comma 6, c.p.a.
il reclamo costituisce l’unico rimedio esperibile per dolersi degli eventuali inadempimenti dell’organo commissariale
Gli eventuali inadempimenti o provvedimenti del commissario ad acta devono essere contestati mediante reclamo, non attraverso una nuova azione di ottemperanza.
art. 39 c.p.a.
in base al rinvio esterno disciplinato dall’art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo del principio generale del ne bis in idem, impedendo la riproposizione di una domanda giudiziale identica per parti, petitum e causa petendi.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem si applica anche ai giudizi di ottemperanza quando un precedente giudizio, tra le medesime parti e avente identici petitum e causa petendi, abbia già deciso sull’esecuzione del medesimo titolo giudiziale.
- L’azione di ottemperanza non è una mera azione esecutiva, poiché attribuisce al giudice poteri cognitivi e di attuazione del giudicato; ne può derivare un giudicato a formazione progressiva, fermo il limite del rispetto dei tratti essenziali del titolo da eseguire.
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente è tenuto a dedurre, nel primo processo, tutte le questioni già dedotte o deducibili relative all’esecuzione del titolo; la riproposizione di una domanda identica determina l’inammissibilità del secondo ricorso.
- L’adozione, dopo una sentenza di ottemperanza, di atti ritenuti solo parzialmente satisfattivi non consente di proporre una nuova azione di ottemperanza se la contestazione attiene ancora all’integrale esecuzione del medesimo giudicato; occorre rivolgersi al commissario ad acta già nominato secondo gli strumenti processuali previsti.
- Gli eventuali inadempimenti del commissario ad acta devono essere contestati esclusivamente mediante il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a.
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