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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, per complessivi 47.042 euro, pari al doppio del credito iscritto a ruolo. Contestava la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, la decadenza dell'agente della riscossione dal potere di procedere esecutivamente, il difetto di motivazione dell'iscrizione e il danno derivante dall'azione amministrativa. Dopo il rigetto in primo grado, proponeva appello notificato tramite il servizio postale, ma depositava la copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale soltanto il 14 ottobre 2010, ben oltre il termine di trenta giorni. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava quindi l'appello inammissibile. In Cassazione il contribuente contestava, tra l'altro, la validità del collegio giudicante, l'assenza di un termine perentorio per il deposito, la condanna alle spese, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado e la prescrizione, decadenza e carenza motivazionale dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la questione relativa alla sostituzione o ricusazione del giudice non era stata adeguatamente documentata e, comunque, la sostituzione aveva soddisfatto l'interesse del contribuente. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, stabilendo che, per gli appelli notificati tramite il servizio postale nel periodo anteriore all'abrogazione della relativa norma, la copia dell'appello doveva essere depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale entro trenta giorni, a pena di inammissibilità. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata indicazione analitica delle voci contestate. I motivi relativi alla prescrizione, alla decadenza e alla motivazione dell'iscrizione ipotecaria sono stati dichiarati assorbiti, poiché l'appello non poteva essere esaminato nel merito. Il contribuente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 3.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione sui beni del debitore per garantire il credito tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    Per gli appelli notificati tramite il servizio postale prima dell'abrogazione della disposizione, il deposito della copia presso la commissione di primo grado costituiva un adempimento obbligatorio e perentorio, il cui mancato rispetto comportava l'inammissibilità dell'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3

    Le relative regole sul deposito del ricorso e sui termini sono state richiamate per individuare il termine di trenta giorni applicabile al deposito della copia dell'appello.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 36

    Ha soppresso l'obbligo di depositare presso la commissione tributaria provinciale la copia dell'appello notificato tramite il servizio postale. La modifica si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Impone determinati requisiti di motivazione degli atti tributari e prevede, in caso di rinvio ad altri atti, specifiche garanzie conoscitive per il contribuente. La questione non è stata esaminata nel merito perché l'appello era inammissibile.

  • Costituzione, artt. 3, 24 e 111

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2016, ha ritenuto compatibile con i principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo l'onere del deposito, ritenendolo non eccessivamente gravoso e giustificato dall'esigenza di evitare l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis, comma 1, n. 1

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il motivo è inammissibile o infondato quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per modificarla.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i principali motivi di ricorso per Cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli adempimenti formali e i termini di impugnazione devono essere rispettati rigorosamente: un appello può essere dichiarato inammissibile senza che il giudice esamini la fondatezza della pretesa tributaria.
  • Per gli appelli notificati tramite il servizio postale prima del 13 dicembre 2014, era necessario depositare la copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che aveva emesso la sentenza entro trenta giorni; il mancato deposito comportava l'inammissibilità.
  • Le modifiche normative processuali si applicano, in linea generale, agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore, salvo specifiche disposizioni transitorie.
  • Quando un'impugnazione è dichiarata inammissibile, le censure riguardanti prescrizione, decadenza, motivazione dell'atto o merito della pretesa restano normalmente assorbite e non vengono valutate.
  • Le contestazioni sulle spese processuali devono indicare in modo analitico le singole voci e gli errori attribuiti al giudice; una doglianza generica è inammissibile.
  • Nel ricorso per Cassazione occorre indicare con precisione dove e come una questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e fornire gli elementi necessari per verificarla, altrimenti la censura può essere dichiarata nuova o inammissibile.
  • La scelta di notificare un atto processuale con modalità diverse dalla notifica tramite ufficiale giudiziario può comportare specifici oneri aggiuntivi; prima di scegliere la modalità di notifica occorre verificare le conseguenze previste dalla disciplina applicabile ratione temporis.

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