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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30333/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la mancata notifica all'imputato alloglotta della sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze tradotta in lingua araba. Pur essendo la sentenza stata pronunciata e depositata con motivazione contestuale il 14/10/2024 e la traduzione depositata il 04/11/2024, non fu notificato all'imputato l'avviso di deposito della traduzione. Si deduceva che, trattandosi di depositi non coincidenti, doveva applicarsi l'art. 548 comma 2 c.p.p. e che i termini per proporre impugnazione (anche per cassazione) devono decorrere dalla comunicazione della traduzione nella lingua a lui nota; l'omessa notifica impediva l'effettivo esercizio del diritto di difesa e la decorrenza dei termini processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza tradotta ha impedito la formazione valida del titolo esecutivo. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarato non esecutiva la sentenza della Corte d'appello del 14/10/2024, sospeso la sua esecuzione, disposto la liberazione di Siraje Hafid se non detenuto per altro titolo e ordinato alla Cancelleria della Corte d'appello di Firenze la notifica della sentenza tradotta in lingua araba.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata quale titolo dell'istanza davanti al giudice dell'esecuzione (istanza volta alla declaratoria di inefficacia/invalidità del titolo esecutivo).

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Prevede la traduzione scritta delle sentenze e dei decreti penali di condanna nella lingua nota all'imputato; la Corte interpreta la disposizione come determinante per la decorrenza dei termini di impugnazione: la traduzione è condizione di efficacia (non di validità) dell'atto, funzionale a garantire l'effettivo esercizio del diritto di impugnazione.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla corretta applicazione delle norme che regolano la conoscenza e la notificazione degli atti al fine di garantire i diritti di difesa.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    art. 548, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'avviso di deposito della sentenza; la Corte afferma che se la traduzione viene depositata oltre il termine legale per il deposito della sentenza in originale, deve essere dato l'avviso di deposito della traduzione e i termini di impugnazione per l'imputato alloglotto decorrono da tale notifica.

  • art. 544, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 544, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferito come norma che consente al giudice di fissare un termine diverso per il deposito; rilevante per stabilire se il deposito della traduzione rientri o meno nel termine stabilito.

  • art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 585, comma 2, lettera c) cod. proc. pen.

    Norma indicata in relazione alle modalità di comunicazione dell'avviso di deposito (ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione).

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiama il divieto per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottolineando l'importanza che la traduzione raggiunga direttamente l'imputato a fini della conoscenza effettiva del provvedimento.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti citata dal ricorrente in subordine; la Corte richiama però la giurisprudenza che distingue tra nullità (validità) e mancanza di efficacia per l'omessa traduzione.

  • art. 24 Cost.

    Fondamento costituzionale del diritto di difesa invocato: la Corte ritiene che l'obbligo di traduzione e la conseguente comunicazione siano strumentali alla piena espansione del diritto di difesa.

  • Cedu art. 6, par. 3, lett. a)

    art. 6 paragrafo 3 lettera a) Cedu

    Richiamato come parametro sovranazionale relativo al diritto a un equo processo e alla conoscenza immediata delle accuse e delle decisioni, a sostegno della necessità di traduzione e comunicazione.

Massime di principio

  • La traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato è condizione di efficacia dell'atto: se la traduzione viene depositata oltre il termine previsto per il deposito della sentenza, è necessario notificare l'avviso di deposito della traduzione all'imputato alloglotto perché decorrano i termini per le impugnazioni.
  • L'omessa traduzione o l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza tradotta integra un pregiudizio in re ipsa al diritto di difesa: non è necessario provare un danno concreto per far valere la mancata comunicazione, poiché l'imputato non ha potuto conoscere il contenuto dell'atto.
  • La mancata traduzione/notifica non determina automaticamente la nullità del provvedimento, ma impedisce la formazione del titolo esecutivo e sospende la decorrenza dei termini di impugnazione fino alla comunicazione della traduzione.
  • In presenza di detenzione basata unicamente su un titolo divenuto (solo formalmente) esecutivo per omessa notifica della traduzione, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare la non esecutività e può disporre la liberazione dell'imputato fino alla regolare notifica della sentenza tradotta.

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